LA LETTERA «contro» GIANNI LANNES f) IL GIUDIZIO Fatto sta che, incredibile a dirsi - e, oggi, a riflettervi - in data 6 aprile 2006 (dopo altri tre anni), il G.U.P. del Tribunale di Foggia, vista la richiesta di patteggiamento degli imputati residui, disponeva che il reato non era sussistente e che pertanto, nel vergognoso silenzio del penalista che avrebbe dovuto tutelarmi, gli imputati andavano assolti. Ciò a nulla valendo le testimonianze dei colleghi (il P.M. di turno sostenne che erano intimoriti da me), e tanto meno quelle rese concordemente da tutti i medici e personale specializzato del reparto psichiatrico dove ero stato ricoverato - che confermavano la gratuità e la mancanza di motivazioni e/o ragioni del ricovero - e senza dare alcun conto alle manifeste illegalità acclarate, tra l’altro, dalla stessa testimonianza del dottor (sic) Carafa Fernando non ho visitato il paziente… la diagnosi mi fu suggerita da Croella… me la propose su richiesta dei funzionari del Comune ») e, infine - tralasciando il resto, troppo complesso per articolarlo al momento - in totale ignoranza dell’art. 32 della Costituzione e della normativa stabilita dalla Legge 180. g) RICORSO IN CASSAZIONE Per tale incredibile conclusione, non potendo fare appello a questa sentenza, sono stato costretto a ricorrervi per Cassazione ottenendo il rinvio alla Corte di Appello di Bari che, in data 18 giugno 2008, ha riconosciuto la colpevolezza degli imputati Occorre aggiungere, per la cronaca, che i delinquenti hanno fatto, a loro volta, ricorso per Cassazione alla sentenza della Corte di Appello; iniziativa che il 14 aprile 2009 è stata rigettata dalla Corte Suprema sancendo la loro colpevolezza senza che, tuttavia, per essere stati così bonariamente assolti in prima istanza, debbano scontare alcuna pena se non quella di essere dovuti ad un (eventuale) risarcimento civile che, dopo l’esperienza vissuta fin qui, potrebbe essere conseguito (siamo nel 2014!) solo a condizione di saper attendere i tempi biblici della giustizia italiana. h) RITORSIONI (o beffe?) SUCCESSIVE Ma, tornando un attimo indietro nella storia, la Procura di Foggia, non potendo evidentemente limitarsi a farsi beffe della mia persona e delle tante denunce presentate - tutte naturalmente disattese e archiviate senza alcuna conseguenza per i denunciati, comprese quelle che riguardavano la circostanza che fossi tenuto lontano da qualsiasi attività lavorativa - non ha mancato l’occasione di attivarsi nei miei confronti (dopo un’indagine, portata avanti velocemente e con scrupolo tale da disporre il sequestro di tutti gli atti che potessero riguardare il reato) procedendo, quindi, a denunciarmi perché, “nel periodo dal 2002 fino al settembre 2005…” avevo procurato al Comune di San Severo un danno ingiusto, atteso che il predetto ente territoriale si vedeva privato di un’unità lavorativa per la quale erogava una retribuzione e dei buoni pasto” e con ingiusto vantaggio patrimoniale “atteso che la somma degli stipendi e dei buoni pasto percepiti nel periodo 2002 novembre 2005 ammonta ad oltre E. 90.000 (somme lorde pagate dal Comune senza che vi corrispondesse alcuna controprestazione lavorativa)” come si poteva evincere dai “fogli di presenza redatti dal Macchiarola su un modello di suo conio [sic] e recanti la dicitura “l’ufficio che non c’è ”. Con una velocità del tutto encomiabile (il 6 marzo 2007, deposito degli atti; 30 marzo 2007 notificazione al “reo”; gennaio (?) 2008 udienza davanti al GIP) il 9 aprile 2008 si è tenuta udienza davanti al GUP del Tribunale di Foggia alla quale i miei “correi” si sono presentati con richiesta di rito abbreviato, cosa, invece, da me non voluta contando su un rinvio a Giudizio nel corso del quale avrei avuto modo di meglio rappresentare le mie ragioni con il vantaggio di poter convocare gli stessi miei aguzzini come testimoni e la opportunità, quindi, di dimostrare ampiamente la mia condizione di vittima, e non complice, delle illegalità dei funzionari coinvolti. Possibilità che mi è stata del tutto sottratta con la menzione che “il reato non sussiste” venendo, quindi, assolto da innocente, ahimè, insieme a quelli che, invece, il reato lo avevano commesso.
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Queste pagine sono una rielaborazione grafica di contenuti già pubblicati nel 2014
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