COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ART. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.     Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Lufficiochenoncè UN DEBITO COMMENTO A migliore intelligenza della legge 833/78 che ha inglobato la legge 180, occorre preliminarmente notare come l’artico 33 preveda innanzi tutto (comma 1) che i trattamenti sanitari sono, “di norma”, volontari e che il Nicolino Croella, presente nel corso dell’intervento disposto dall’Ordinanza, pur avendo ascoltato la ripetuta richiesta del “paziente” di voler essere sottoposto a trattamento volontario, non ne ha tenuto conto è intervenuto quando il Sacco ha risposto che non era di sua competenza. Lo stesso dicasi del medico Stoduto che, alla stessa richiesta fattagli all’ingresso, prima ha detto che tale cambiamento era di competenza del primario del reparto e, successivamente, ha tergiversato non tenendone conto. Lo stesso articolo, al comma 3, dispone che i trattamenti sanitari sono disposti su “proposta motivata del medico” (comma 3) e che il provvedimento del sindaco “deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria” (art.34, comma 5), distinguendo, dunque, la proposta motivata e la successiva convalida. Una norma del tutto ignorata dai due spergiuri di Ippocrate, non avendo il Carafa motivato la sua proposta, anzi non avendola mai fatta, visto che ha solo firmato, su uno stampato di convalida, la diagnosi di conferma che doveva seguire a una proposta motivata, mai da nessuno avanzata. Sempre nello stesso articolo 33, al comma 6, si afferma che “l’infermo ha diritto di comunicare con chi intende opportuno” mentre mi è stata negata la possibilità, prima di “comunicare” con la collega Maria Florio e poi con un avvocato “in quanto”, a dire del Sacco, “non ero in arresto” e quando, poi, si era convinto a farmi fare una telefonata, la cosa fu impedita dalla interruzione del Croella e dall’intervento brutale dei due vigili. La stessa cosa può dirsi dello Stoduto che, la sera del ricovero coatto, impedì a mia figlia e a mio genero di vedermi dicendo loro “adesso si è calmato ed è meglio lasciarlo tranquillo” perché quella visita avrebbe potuto turbarmi e farmi tornare delirante. Il maledetto! segue…
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Capitolo UNDICESIMO L’UFFICIO CHE NON C’E’
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