6 dicembre 1984 Pubblicazione all'albo pretorio della DELIBERA della Giunta Comunale n. 1716 del 22 novembre 1984 Chi legge una simile delibera può restare sconcertato dal fatto che mentre nella premessa si prende atto che la Commissione di Disciplina ha espresso parere per la insussistenza degli addebiti contestati al Sig. Macchiarola Giovannantonio e che la Giunta ha Accertata la regolarità del procedimento disciplinare si giunga, sulla base della mera presunzione, non in premessa, ad affermare di non poter condividere il parere della Commissione di Disciplina e a deliberare, per quanto in premessa e con voto unanime, reso a scrutinio segreto, la sospensione del dipendente avendo, chiaramente, “ osservate le formalità di legge ”! Pochi potrebbero notare, invece che nella premessa è scritto in incipi: Con note n.15719 del 2.6.1984 mentre se ne cita solo una e pure sbagliata in quanto in data 2 giugno 1984 non esiste una lettera a me indirizzata ma esiste una nota del 12 giugno 1984, prot. N.15718 con la quale mi si addebitava la diffamazione del Comune ed i pubblici atti di insubordinazione con l’aggiunta che il Sindaco con quella mi contestava, come dichiarato nell’atto deliberativo, precisi gravami nelle stesse specificatamente riportati ed evidenziati mentre in quella lettera si evitava, per l’appunto, di precisarli e di evidenziarli! Orbene, si continua a parlare di due lettere, sbagliando la data e il protocollo dell’unica citata, e qualcuno potrebbe obiettare, come è in effetti accaduto, che queste sono questioni di lana caprina, come si dice, e che l’importante è la volontà punitiva che si vuole esprimere e, cosa grave per lui, fu Minischetti a fare questa notazione! Data questa obiezione non serve a nulla evidenziare come nella delibera sia scritto in quanto gli addebiti contestati sono da ritenersi inesistenti ( errore del Proto, caro Michele Presutto o lo hai fatto apposta? ) Ma questa, appunto, si chiama eclisse della logica e della razionalità! Questa è la storia del lupo e dell’agnello che forse si fa ancora imparare a scuola per dirci che non è giusto il comportamento del lupo come già Esopo e Fedro insegnavano ai tempi dell’antica Grecia e dell’antica Roma. Ma c’è di più e chi legge di fretta corre il rischio di non accorgersene. La Commissione di Disciplina mi assolve dal reato imputatomi a norma dell’ art.   41 del Regolamento come riportato in premessa ma la Giunta, dopo aver accertata la regolarità del procedimento ha cambiato il capo d’accusa disponendo che i miei comportamenti, come detto in delibera, fossero da ritenersi meritevoli di sanzione per gravami corrispondenti alle lettere b) e c) dell’ art.44 del vigente Regolamento ”! Allora non si doveva affermare la regolarità del procedimento da parte della Commissione in quanto l’imputazione esaminata da questa era diversa e mai mi era stato elevato alcun addebito ai sensi di quell’articolo 44 dal quale, pertanto, non avevo avuto possibilità di difendermi. E ancora più madornale diviene la falsificazione operata in quanto, se andiamo a leggere l’articolo 44, ci si potrebbe rendere conto che la lettera b) parla di " grave negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio " e la lettera c) di " violazione del segreto di ufficio " senza alcuna corrispondenza tra queste due violazioni e quelle di «diffamazione» e «pubblica insubordinazione» che mi erano stati contestati, come riportato al punto 1) della premessa a cui si faceva espresso riferimento con la precisazione che questa si intendeva integralmente riportata nel dispositivo della stessa deliberazione. E, infine, se valesse ancora ragionare, a che pro comminare la sospensione dal servizio e dalla retribuzione a meno di un mese dalla sua pubblicazione e senza che la delibera fosse esecutiva e soggetta tra l’altro, data la materia, alla competenza del Consiglio Comunale?
La musica del sito sanseveropuntoit 3 giugno 2022 Prot.34 del 06/12/1984
Capitolo QUARTO orwell aveva torto? L
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