6 dicembre 1984
Pubblicazione all'albo pretorio della
DELIBERA della Giunta Comunale
n. 1716 del 22 novembre 1984
Chi
legge
una
simile
delibera
può
restare
sconcertato
dal
fatto
che
mentre
nella
premessa
si
prende
atto
che
la
Commissione
di
Disciplina
“
ha
espresso
parere
per
la
insussistenza
degli
addebiti
contestati
al
Sig.
Macchiarola
Giovannantonio
”
e
che
la
Giunta
ha
“
Accertata
la
regolarità
del
procedimento
disciplinare
”
si
giunga,
sulla
base
della
mera
presunzione,
non
in
premessa,
ad
affermare
di
“
non
poter
condividere
il
parere
della
Commissione
di
Disciplina
”
e
a
deliberare,
“
per
quanto
in
premessa
”
e
con
voto
unanime,
reso
a
scrutinio
segreto,
la
sospensione
del
dipendente
avendo,
chiaramente, “
osservate le formalità di legge
”!
Pochi
potrebbero
notare,
invece
che
nella
premessa
è
scritto
in
incipi:
“
Con
note
n.15719
del
2.6.1984
”
mentre
se
ne
cita
solo
una
e
pure
sbagliata
in
quanto
in
data
2
giugno
1984
non
esiste
una
lettera
a
me
indirizzata
ma
esiste
una
nota
del
12
giugno
1984,
prot.
N.15718
con
la
quale
mi
si
addebitava
la
“
diffamazione
del
Comune
”
ed
i
“
pubblici
atti
di
insubordinazione
”
con
l’aggiunta
che
il
Sindaco
con
quella
mi
contestava,
come
dichiarato
nell’atto
deliberativo,
“
precisi
gravami
nelle
stesse
specificatamente
riportati
ed
evidenziati
”
mentre
in
quella
lettera
si
evitava,
per
l’appunto,
di
precisarli
e
di
evidenziarli!
Orbene,
si
continua
a
parlare
di
due
lettere,
sbagliando
la
data
e
il
protocollo
dell’unica
citata,
e
qualcuno
potrebbe
obiettare,
come
è
in
effetti
accaduto,
che
queste
sono
questioni
di
lana
caprina,
come
si
dice,
e
che
l’importante
è
la
volontà
punitiva
che
si
vuole
esprimere
e,
cosa
grave
per
lui,
fu
Minischetti
a
fare
questa
notazione!
Data
questa
obiezione
non
serve
a
nulla
evidenziare
come
nella
delibera
sia
scritto
“
in
quanto
gli
addebiti
contestati
sono
da
ritenersi
inesistenti
”
(
errore
del
Proto,
caro
Michele
Presutto
o
lo
hai
fatto
apposta?
)
Ma
questa,
appunto,
si
chiama
eclisse
della
logica
e
della
razionalità!
Questa
è
la
storia
del
lupo
e
dell’agnello
che
forse
si
fa
ancora
imparare
a
scuola
per
dirci
che
non
è
giusto
il
comportamento
del
lupo
come
già
Esopo
e
Fedro
insegnavano ai tempi dell’antica Grecia e dell’antica Roma.
Ma c’è di più e chi legge di fretta corre il rischio di non accorgersene.
La
Commissione
di
Disciplina
mi
assolve
dal
reato
imputatomi
a
norma
dell’
art.
41
del
Regolamento
come
riportato
in
premessa
ma
la
Giunta,
dopo
aver
“
accertata
la
regolarità
del
procedimento
”
ha
cambiato
il
capo
d’accusa
disponendo
che
i
miei
comportamenti,
come
detto
in
delibera,
fossero
da
ritenersi
“
meritevoli
di
sanzione
per
gravami
corrispondenti
alle
lettere
b)
e
c) dell’
art.44
del vigente Regolamento
”!
Allora
non
si
doveva
affermare
la
regolarità
del
procedimento
da
parte
della
Commissione
in
quanto
l’imputazione
esaminata
da
questa
era
diversa
e
mai
mi
era
stato
elevato
alcun
addebito
ai
sensi
di
quell’articolo
44
dal
quale,
pertanto, non avevo avuto possibilità di difendermi.
E
ancora
più
madornale
diviene
la
falsificazione
operata
in
quanto,
se
andiamo
a
leggere
l’articolo
44,
ci
si
potrebbe
rendere
conto
che
la
lettera
b)
parla
di
"
grave
negligenza
nell'adempimento
dei
doveri
di
ufficio
"
e
la
lettera
c)
di
"
violazione
del
segreto
di
ufficio
"
senza
alcuna
corrispondenza
tra
queste
due
violazioni
e
quelle
di
«diffamazione»
e
«pubblica
insubordinazione»
che
mi
erano
stati
contestati,
come
riportato
al
punto
1)
della
premessa
a
cui
si
faceva
espresso
riferimento
con
la
precisazione
che
questa
si
intendeva
integralmente
riportata
nel
dispositivo
della
stessa
deliberazione.
E,
infine,
se
valesse
ancora
ragionare,
a
che
pro
comminare
la
sospensione
dal
servizio
e
dalla
retribuzione
a
meno
di
un
mese
dalla
sua
pubblicazione
e
senza
che
la
delibera
fosse
esecutiva
e
soggetta
tra
l’altro,
data
la
materia,
alla
competenza del Consiglio Comunale?
Capitolo QUARTO
orwell aveva torto?
L