sanseveropuntoit 25 luglio 2023
ESPOSTO/RICORSO al MINISTRO dell’INTERNO contro IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN SEVERO
AL MINISTRO DELL’INTERNO PIAZZA DEL VIMINALE ROMA Al Gabinetto del Ministro Gabinetto.ministro@pec.interno.it Al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali Dait.prot@pec.interno.it Al Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione Gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it Alla Prefettura della Provincia di Foggia urp.preffg@pec.interno.it OGGETTO: Esposto/Denuncia contro le illegalità del Sindaco del Comune di San Severo Io sottoscritto Macchiarola Giovannantonio, nato il 29 settembre 1950 a Gambatesa (CB) e residente a San Severo in via F. Pelosi, 16, nel denunciare il comportamento illegale attuato dal Sindaco del Comune di San Severo con il disconoscimento e il calpestamento dei miei diritti soggettivi, ESPONGO E DENUNCIO quanto segue: che in data 21 settembre 2019, con posta certificata indirizzata al Sindaco del Comune di San Severo nella sua qualità di Ufficiale di Anagrafe, chiedevo la variazione anagrafica da residente a “senza fissa dimora”, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 1228/1954 e con riferimento alle note illustrative dell’Istat (serie B n.29 edizione 1992, accapi 3 e 4) e al regolamento di cui al DPR 126/2015, fornendo tutti i dati richiesti da detto Dpr e chiedendo, ai sensi della Legge 241/1990, di avere comunicazione del responsabile del procedimento; [cfr. Allegato 1] che in data 23 settembre 2019, a riscontro di tale richiesta, venivo informato, con mia grande meraviglia nel farne lettura, di essere stato cancellato dall’Anagrafe del Comune per irreperibilità e che, pertanto, occorreva procedere a nuova iscrizione anagrafica con l’avvertenza che in mancanza di domicilio ero da considerare residente nel Comune di nascita; [cfr. Allegato 2] che in data 1 ottobre 2019, nell’esprimere tutto il mio disappunto e la sorpresa per l’avvenuta cancellazione per irreperibilità, senza averne mai avuto comunicazione all’indirizzo di residenza “ovvero di abituale dimora e domicilio” dove avevo fin ricevuto tutta la mia corrispondenza personale, facevo notare l’irritualità di tale “cancellazione per irreperibilità” con riferimento all’art.11 del DPR n. D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, che, alla lettera c), la prevede solo quando “a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile” e alle Avvertenze Istat (punto 10, accapo 3 e 4) dove, fatto salvo quando disposto dalla legge, si afferma “Se si conosce, infatti, il luogo di dimora abituale non si può effettuare la cancellazione per irreperibilità”. Richiamavo, inoltre, quanto disposto dall’art. 5 della Legge 1228/1954, come confermato dall’art. 15 del DPR 223/1989, e dal punto 4) delle Avvertenze generali dell’Istat e dalla circolare del Ministero dell’Interno dove, al n. 8 è chiarito che “La richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione” contravvenendosi, altrimenti, all’art.16 della Carta costituzionale per cui concludevo la mia missiva ribadendo la richiesta del 21 settembre 2019, “nella forma e nei contenuti già comunicati”; [cfr. Allegato 3] segue…
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