In
riscontro
a
tale
rinnovata
richiesta,
in
data
1
febbraio
2021
,
mi
venne
comunicato
che
l’istanza
da
me
presentata
doveva
essere
presentata
sul
modello
ministeriale
N0445/01;
che
per
gli
effetti
dell'art.3,
comma
38
della
legge
94/2009
avrei
dovuto
fornire
gli
elementi
necessari
allo
svolgimento
degli
accertamenti
“atti
a
stabilire
l’effettiva
sussistenza
del
domicilio”;
che
avrei
dovuto
dimostrare
la
“presenza
sul
territorio
comunale
dei
propri
affari
e
interessi”;
che
la
presentazione
dell’istanza
“consentirà
l'avvio
degli
accertamenti
che
la
polizia
municipale
effettuera’,
così
come
dalla
normativa
vigente”.
Tale
comunicazione
firmata
“Fanelli
Lorella”,
mi
dava
la
possibilità
di
individuare,
in
assenza
di
più
opportuna
definizione,
in
codesta
persona
la
responsabile del procedimento da me attivato.
Di
seguito
a
questa
comunicazione
e
per
porre
fine
alla
questione,
in
data
23
febbraio
2021
ho
provveduto
a
trasmettere,
senza
ulteriore
commento
,
insieme al mio documento di identità,
il Mod. N0445/01 richiestomi.
Resta
ancora
da
precisare
che
dalla
persona
presso
la
quale
ho
eletto
domicilio
ho
appreso
come
l’Ufficiale
d’Anagrafe,
individuabile
ormai
nella
persona
della
Signora
Lorella
Fanelli,
abbia
disposto
un
accertamento
della
“veridicità”
fattuale
della
mia
richiesta
e
che
questa
è
stata
puntualmente
verificata,
ancorché
la
norma
legislativa
e
le
note
ISTAT
escludano,
per
ovvi
motivi
di
logica,
la
necessità
di
procedere
a
un
tale
accertamento
trattandosi
di
richiesta
di
un
senza
fissa
dimora,
a
meno
di
far
riferimento
all’art.3
della
Legge
15
luglio
2009,
n.
94
“Disposizioni
in
materia
di
sicurezza
pubblica”
che
all’art.
3,
comma
38,
ha
sostituito
il
terzo
comma
dell’art.
2
della
legge
24
dicembre
1954,
n.
1228,
prevedendo,
in
antinomia
con
la
legge
modificata,
“lo
svolgimento
degli
accertamenti
atti
a
stabilire
l'effettiva
sussistenza
del
domicilio”,
salvo
a
intendere
con
ciò
la
mera
esistenza
dell’indirizzo indicato nella richiesta.
Non
avendo
ricevuto
alcun
ulteriore
riscontro,
ho
ritenuto
che,
a
mente
dell’art.
5,
comma
3,
del
decreto-legge
9
febbraio
2012,
n.
5
-
[che
fa
riferimento
all'articolo
13,
comma
1,
lettere
a),
b)
e
c),
del
r
egolamento
di
cui
al
decreto
del
Presidente
della
Repubblica
30
maggio
1989,
n.
223]
-
la
variazione,
prescritta
entro
i
due
giorni
lavorativi
successivi
alla
richiesta,
fosse
stata
regolarmente
effettuata
con
decorrenza
dal
23
febbraio
2021,
confermandomi
in
tale
supponenza
il
fatto
di
non
aver
ricevuto
alcuna
comunicazione
di
cui
all'articolo
10-bis
della
legge
7
agosto
1990,
n.
241,
con
l'indicazione,
come
previsto
dall’art.
5,
comma
5,
del
DL
N.5/2012,
degli eventuali e successivi accertamenti svolti con esito negativo.
RICHIESTA ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA (3/3)