In riscontro a tale rinnovata richiesta, in data 1 febbraio 2021 , mi venne comunicato che l’istanza da me presentata doveva essere presentata sul modello ministeriale N0445/01; che per gli effetti dell'art.3, comma 38 della legge 94/2009 avrei dovuto fornire gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti “atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”; che avrei dovuto dimostrare la “presenza sul territorio comunale dei propri affari e interessi”; che la presentazione dell’istanza “consentirà l'avvio degli accertamenti che la polizia municipale effettuera’, così come dalla normativa vigente”. Tale comunicazione firmata “Fanelli Lorella”, mi dava la possibilità di individuare, in assenza di più opportuna definizione, in codesta persona la responsabile del procedimento da me attivato. Di seguito a questa comunicazione e per porre fine alla questione, in data 23 febbraio 2021 ho provveduto a trasmettere, senza ulteriore commento , insieme al mio documento di identità, il Mod. N0445/01 richiestomi. Resta ancora da precisare che dalla persona presso la quale ho eletto domicilio ho appreso come l’Ufficiale d’Anagrafe, individuabile ormai nella persona della Signora Lorella Fanelli, abbia disposto un accertamento della “veridicità” fattuale della mia richiesta e che questa è stata puntualmente verificata, ancorché la norma legislativa e le note ISTAT escludano, per ovvi motivi di logica, la necessità di procedere a un tale accertamento trattandosi di richiesta di un senza fissa dimora, a meno di far riferimento all’art.3 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” che all’art. 3, comma 38, ha sostituito il terzo comma dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, prevedendo, in antinomia con la legge modificata, “lo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio”, salvo a intendere con ciò la mera esistenza dell’indirizzo indicato nella richiesta. Non avendo ricevuto alcun ulteriore riscontro, ho ritenuto che, a mente dell’art. 5, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 - [che fa riferimento all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del r egolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223] - la variazione, prescritta entro i due giorni lavorativi successivi alla richiesta, fosse stata regolarmente effettuata con decorrenza dal 23 febbraio 2021, confermandomi in tale supponenza il fatto di non aver ricevuto alcuna comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione, come previsto dall’art. 5, comma 5, del DL N.5/2012, degli eventuali e successivi accertamenti svolti con esito negativo.
FUORI SACCO 4   SENZA FISSA DIMORA sanseveropuntoit, 3 agosto 2022
RICHIESTA ISCRIZIONE SENZA FISSA DIMORA (3/3)
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