Con
la
mia
nota
del
1
ottobre
2019
,
sempre
con
posta
certificata
indirizzata
al
sindaco
quale
Ufficiale
d’Anagrafe,
nel
manifestare
tutta
la
mia
meraviglia
per
la
cancellazione
dall’Anagrafe
dei
residenti
senza
averne
mai
avuto
comunicazione
all’indirizzo
di
residenza,
ovvero
di
abituale
dimora
e
domicilio,
dove
ho
fin
qui
ricevuto
tutta
la
mia
corrispondenza
personale,
riscontravo
nel
merito
la
comunicazione
dell’Anagrafe
facendo
presente
che,
come
disposto
dalle
Avvertenze
e
note
illustrative
relative
al
regolamento
anagrafico
dell’Istat
(punto
10,
accapo
3
e
4)
la
cancellazione
anagrafica
per
irreperibilità
“costituisce
un
mezzo
eccezionale”
e
che
“Se
si
conosce,
infatti,
il
luogo
di
dimora
abituale
non
si
può
effettuare
la
cancellazione
per
irreperibilità”.
Nel
dubbio,
tuttavia,
che
tale
norma
non
fosse
applicabile
in
caso
di
cancellazione
a
seguito
delle
operazioni
di
censimento
(anche
se
non
era
questo
specificatamente
indicato
come
il
motivo
della
mia
cancellazione)
facevo
riferimento
alla
norma
dettata
dall’art.
5
della
legge
24
dicembre
1954,
n.
1228
dove
è
prescritto
che
l’ufficiale
d'anagrafe
“venuto
a
conoscenza
di
fatti
che
comportino
l'istituzione
o
la
mutazione
di
posizioni
anagrafiche…
deve
invitare
gli
interessati”
a
rendere
le
prescritte
dichiarazioni.
Richiamavo
inoltre
le
avvertenze
Istat
dove,
al
punto
4,
stabilisce
che
“La
scelta
dell'elezione
del
domicilio
ai
fini
anagrafici
deve
essere
lasciata,
evidentemente,
all'interessato”
e
la
circolare
del
Ministero
dell’Interno
del
29
maggio
1995,
dove,
al
n.
8,
è
ribadito
che:
“La
richiesta
di
iscrizione
anagrafica,
che
costituisce
un
diritto
soggettivo
del
cittadino,
non
appare
vincolata ad alcuna condizione”.
A
questa
mia,
forse
per
la
mancata
ripetizione
dell’obbligo
facente
capo
all’amministrazione
previsto
dalla
Legge
241/90,
non
ebbi
addirittura
riscontro
e,
per
quanto
non
rimanessi
niente
affatto
convinto
delle
ragioni
ostative
alla
mia
richiesta,
lasciai,
sul
momento,
perdere
la
cosa
sia
perché
assorbito
da
altro,
sia,
devo
confessarlo,
per
la
mia
stanchezza
in
una
“querelle”
senza
esito
e,
infine,
per
non
avervi
un
immediato
interesse
in
quanto continuavo a ricevere ogni comunicazione al mio solito indirizzo.
Devo
aggiungere
che
ero,
comunque,
disgustato
da
tale
burocratismo
di
maniera
che
attribuivo
ad
una
animosità
nei
miei
confronti,
presumendola
in
conseguenza
di
alcune
mie
lettere
inviate
al
sindaco
Francesco
Miglio
che,
dopo
che
non
vi
aveva
mai
fatto
eco,
ora
utilizzava
un
anonimo
dipendente,
investito
probabilmente
di
delega
a
quel
servizio
su
sua
indicazione,
per
frapporre difficoltà al mio legittimo diritto.
Venute
meno
tali
motivazioni,
in
data
15
gennaio
2021
,
sempre
con
posta
certificata
indirizzata
al
sindaco
nella
sua
qualità
di
Ufficiale
d’Anagrafe,
ho
reiterato
la
mia
richiesta
ribadendo
il
riferimento
alle
note
ISTAT,
nonché
alla
circolare
del
Ministero
dell’Interno
del
29
maggio
1995,
in
ordine
al
diritto soggettivo alla iscrizione anagrafica.
Chiedevo,
infine,
riscontro
alla
mia
richiesta
chiedendo
ancora
una
volta
che
ai
sensi
della
Legge
241/1990
mi
fosse
comunicato
il
responsabile
del
procedimento che con quella andavo ad attivare.
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