Alla fine del 2019 ho appreso in maniera del tutto fortuita e non ufficiale di essere stato cancellato dall’Anagrafe dei residenti nel Comune di San Severo. Tale novità, di cui non ho mai ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’Ufficio di Anagrafe del Comune di San Severo, mi ha del tutto sorpreso in quanto nel corso degli anni, ad ogni rinnovo di patente o nella ricezione di avvisi per contravvenzioni al codice della strada o di avviso per il ritardato pagamento della tassa di circolazione e quant’altro, ho sempre ricevuto tali comunicazioni al mio domicilio di residenza nella via Filippo Pelosi n. 16 del Comune di San Severo. Preoccupato delle eventuali conseguente che tale cancellazione avrebbe potuto comportare in ordine ai miei diritti di cittadinanza e per rimediare al mal fatto, in data 21 settembre 2019 , con posta certificata inviata al Sindaco del Comune di San Severo nella sua qualità di Ufficiale d’Anagrafe, ho fatto richiesta di variazione anagrafica con iscrizione nel Registro di Anagrafe del Comune quale senza fissa dimora e, in ottemperanza di quanto stabilito dall’art. 20 del DPR 30-5-1989 n. 233, come modificato dal nuovo regolamento di cui al DPR 17-7-2015, n. 126, ho comunicato tutti i dati a tal fine richiesti. Nella stessa chiedevo, inoltre, che, come previsto dalla Legge 241/1990, mi fosse data comunicazione del responsabile del procedimento. Di seguito a tale istanza, in data 23 settembre 2019 , ho ricevuto la comunicazione da parte dell’Ufficio di Anagrafe (senza il nome del compilatore e senza indicazione del responsabile del procedimento) con cui mi si dava notizia di essere stato cancellato dall’Anagrafe dei residenti “per irreperobilità” addirittura a far tempo dal 18 novembre 2011 (!) per cui mi si notificava che, ai sensi dell’art.7 comma 2 del Regolamento Anagrafico della popolazione Residente di cui alla Legge 24 Dicembre 1954, n. 1228 e del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, avrei dovuto “procedere” a nuova iscrizione anagrafica, significando in tal modo che l’istanza già presentata non era stata ritenuta valida, e che l’istanza era da presentarsi “su modelli Ministeriali APR iscrizione”, per cui tutti i dati riportati nella mia richiesta in aderenza a tale modello “APR” non fossero da ritenersi validi per non aver utilizzato lo specifico stampato. Si aggiungeva che, ai sensi della Legge 94 del 15/07/2009 (senza l’indicazione degli articoli specifici) avrei dovuto dichiarare “tutti gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti che la Polizia Locale dovrà effettuare”, indicando a tal fine luoghi come la “Caritas, dormitorio, Mensa ecc”. (sic!)
sanseveropuntoit, 3 agosto 2022 FUORI SACCO 4   SENZA FISSA DIMORA
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