Attesa, comunque, la demenzialità della sentenza, vi ho fatto ricorso richiedendone l’annullamento alla Corte di Cassazione la quale si è, invece, limitata a rimettere il giudizio alla Corte di Appello di Ba ri dove ho potuto constatare, ancora una volta, quanta influenza avesse il potere politico sulla stessa Procura Generale, sebbene non in misura tale da contaminare i giudici di quella Corte che, riconoscendo la responsabilità degli imputati, era tuttavia costretta, a seguito della precedente ed “eterna” assoluzione elargita in primo grado, a limitarla ai soli fini di un risarcimento da richiedersi in sede civile ( Sentenza n. 1167/2008 ). Per quanto riguarda quest’altra possibilità processuale, devo chiarirle, Signor Presidente, che già nel 2004 ho chiamato in giudizio l’amministrazione comunale di San Severo davanti al Giudice del lavoro con la richiesta di risarcimento per danni da mobbing. Ebbene, a denotazione che non è solo la Procura di Foggia ad essere condizionata da ingerenze e pressioni politiche, nell’udienza del 15.11.2010 il Giudice del lavoro, dott. Andrea   Basta , con sentenza   n.6587/2010 e a dispetto di tutte le deposizioni contrarie, rese anche da testimoni della parte resistente, sulla base della premessa che il ricorrente già da epoca anteriore ai fatti di causa fosse affetto da disturbi psichici e dedito all ' abuso di sostanze alcooliche ”, rinvenendone la prova negli allegati al fascicolo della parte resistente (sic!) - di cui riconosceva, tuttavia e contemporaneamente, la falsa testimonia resa, come già appurata dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari -, limitava il risarcimento del danno al “mancato rispetto all’obbligo di garantire la tutela della salute del dipendente” previsto dall’art. 2087 del codice civile a carico del datore di lavoro. diversa sorte ha ottenuto il mio ricorso in quanto la Corte d’Appello di Bari - Sezione lavoro presieduta dal dott. Vito Francesco   Nettis , pur riconoscendo, con sentenza   n.1088/2017 , che è pacifica la sussistenza dei reiterati comportamenti ostili con i connotati della prevaricazione e della persecuzione psicologica; è provata l’estraneità delle stesse condotte rispetto alla ordinaria gestione del rapporto di lavoro in quanto intenzionalmente ostili, reiterate e sistematiche; - l’intento persecutorio unificante di tutti i singoli atti sistematicamente posti in essere, teso alla dequalificazione, svalutazione, emarginazione del lavoratore dal contesto organizzativo è altresì provato dall’assenza di condizioni legittimanti l’avvenuto TSO ha, tuttavia, confermato la sentenza di primo grado. Solo la impossibilità di trovare un avvocato, in quanto quelli interpellati se ne sono rifiutati, mi ha impedito di procedere con un ricorso per Cassazione e un eventuale successivo ricorso alla Corte Europea. A ulteriore onta e disonore della Procura di Foggia, devo ancora aggiungere, signor Presidente, che nel 2008, su denuncia della Polizia di Stato sono stato indagato e sottoposto a processo, in uno con i miei aguzzini, ancora una volta richiedenti il rito abbreviato, per aver riscosso lo stipendio senza lavorare (sic!) dimenticando la stessa Procura di aver lei disatteso, a propria infamia , le denunce nelle quali, nel corso degli anni, io stesso denunciavo e circostanziavo tale stato di cose, facendone invio persino alla Corte dei Conti, senza ottenerne ascolto; e la Polizia di Stato ignorando che, dopo aver constatato l’inerzia dei Carabinieri, ero io, nel 2005, a denunciare la persistenza del reato da parte dell’amministrazione comunale.
… segue: Lettera al Presidente della Repubblica
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