Attesa,
comunque,
la
demenzialità
della
sentenza,
vi
ho
fatto
ricorso
richiedendone
l’annullamento
alla
Corte
di
Cassazione
la
quale
si
è,
invece,
limitata
a
rimettere
il
giudizio
alla
Corte
di
Appello
di
Ba
ri
dove
ho
potuto
constatare,
ancora
una
volta,
quanta
influenza
avesse
il
potere
politico
sulla
stessa
Procura
Generale,
sebbene
non
in
misura
tale
da
contaminare
i
giudici
di
quella
Corte
che,
riconoscendo
la
responsabilità
degli
imputati,
era
tuttavia
costretta,
a
seguito
della
precedente
ed
“eterna”
assoluzione
elargita
in
primo
grado,
a
limitarla
ai
soli
fini
di
un
risarcimento da richiedersi in sede civile (
Sentenza n. 1167/2008
).
Per
quanto
riguarda
quest’altra
possibilità
processuale,
devo
chiarirle,
Signor
Presidente,
che
già
nel
2004
ho
chiamato
in
giudizio
l’amministrazione
comunale
di
San
Severo
davanti
al
Giudice
del
lavoro
con
la
richiesta
di
risarcimento
per
danni
da
mobbing.
Ebbene,
a
denotazione
che
non
è
solo
la
Procura
di
Foggia
ad
essere
condizionata
da
ingerenze
e
pressioni
politiche,
nell’udienza
del
15.11.2010
il
Giudice
del
lavoro,
dott.
Andrea
Basta
,
con
sentenza
n.6587/2010
e
a
dispetto
di
tutte
le
deposizioni
contrarie,
rese
anche
da
testimoni
della
parte
resistente,
sulla
base
della
premessa
che
“
il
ricorrente
già
da
epoca
anteriore
ai
fatti
di
causa
fosse
affetto
da
disturbi
psichici
e
dedito
all
'
abuso
di
sostanze
alcooliche
”,
rinvenendone
la
prova
negli
allegati
al
fascicolo
della
parte
resistente
(sic!)
-
di
cui
riconosceva,
tuttavia
e
contemporaneamente,
la
falsa
testimonia
resa,
come
già
appurata
dalla
sentenza
della
Corte
d’Appello
di
Bari
-,
limitava
il
risarcimento
del
danno
al
“mancato
rispetto
all’obbligo
di
garantire
la
tutela
della
salute
del
dipendente”
previsto
dall’art.
2087 del codice civile a carico del datore di lavoro.
Né
diversa
sorte
ha
ottenuto
il
mio
ricorso
in
quanto
la
Corte
d’Appello
di
Bari
-
Sezione
lavoro
presieduta
dal
dott.
Vito
Francesco
Nettis
,
pur
riconoscendo,
con
sentenza
n.1088/2017
,
che
“
è
pacifica
la
sussistenza
dei
reiterati
comportamenti
ostili
con
i
connotati
della
prevaricazione
e
della
persecuzione
psicologica;
è
provata
l’estraneità
delle
stesse
condotte
rispetto
alla
ordinaria
gestione
del
rapporto
di
lavoro
in
quanto
intenzionalmente
ostili,
reiterate
e
sistematiche;
-
l’intento
persecutorio
unificante
di
tutti
i
singoli
atti
sistematicamente
posti
in
essere,
teso
alla
dequalificazione,
svalutazione,
emarginazione
del
lavoratore
dal
contesto
organizzativo
è
altresì
provato
dall’assenza
di
condizioni
legittimanti
l’avvenuto
TSO
”
ha,
tuttavia,
confermato
la
sentenza
di primo grado.
Solo
la
impossibilità
di
trovare
un
avvocato,
in
quanto
quelli
interpellati
se
ne
sono
rifiutati,
mi
ha
impedito
di
procedere
con
un
ricorso
per
Cassazione
e
un
eventuale
successivo
ricorso
alla
Corte
Europea.
A
ulteriore
onta
e
disonore
della
Procura
di
Foggia,
devo
ancora
aggiungere,
signor
Presidente,
che
nel
2008,
su
denuncia
della
Polizia
di
Stato
sono
stato
indagato
e
sottoposto
a
processo,
in
uno
con
i
miei
aguzzini,
ancora
una
volta
richiedenti
il
rito
abbreviato,
per
aver
riscosso
lo
stipendio
senza
lavorare
(sic!)
dimenticando
la
stessa
Procura
di
aver
lei
disatteso,
a
propria
infamia
,
le
denunce
nelle
quali,
nel
corso
degli
anni,
io
stesso
denunciavo
e
circostanziavo
tale
stato
di
cose,
facendone
invio
persino
alla
Corte
dei
Conti,
senza
ottenerne
ascolto;
e
la
Polizia
di
Stato
ignorando
che,
dopo
aver
constatato
l’inerzia
dei
Carabinieri,
ero
io,
nel
2005,
a
denunciare
la
persistenza
del
reato
da
parte
dell’amministrazione comunale.
… segue: Lettera al Presidente della Repubblica