Ma a che pro continuare? Queste sono considerazioni che si sarebbe potuto esplicare soltanto in un dibattimento, quello da cui il Sacco veniva stralciato, che la Procura di Foggia dilazionò fino al momento opportuno e che, infine, il GUP impedì si celebrasse. Restiamo allora alla assoluzione di fatto operata dal GIP Di Dedda e sull’articolo del codice penale che stabilisce che l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità ”, e esaminiamole con ordine. La norma Giuridica. Articolo 32 della Costituzione e Legge 180/78 La norma giuridica è contenuta nell’articolo 32 della Costituzione e nel caso più specifico nella legge 180 del 1978 la quale stabilisce: che i   trattamenti sanitari   sono   volontari ; che i trattamenti sanitari obbligatori possono essere disposti nel   rispetto   della   dignità   della   persona   e   dei   diritti   civili   e   politici garantiti   dalla   Costituzione ; che chi vi è sottoposto ha diritto   di   comunicare   con chi   ritenga   opportuno ; che devono essere accompagnati da iniziative   rivolte   ad assicurare   il   consenso   e   la   partecipazione   da   parte   di   chi   vi   è   obbligato ; che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo   se   esistano alterazioni    psichiche    tali    da    richiedere    urgenti    interventi    terapeutici , se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. Ma il giudice Di Dedda, suggestionato dal Pubblico Ministero, dimostra di conoscere bene l’articolo 51 del codice penale e di ignorare del tutto la Costituzione e la legge 180 dando per scontato che non dovesse conoscerla neppure il Sacco nel suo ruolo di Comandante dei Vigili Urbani del Comune di San Severo. Ordine legittimo? La Procura della Repubblica di Foggia, pur a fronte della mia dettagliata denuncia e di circostanziate indagini svolte dai Carabinieri che la supportavano con elementi di prova, ha dato luogo, a scapito della obbligatorietà dell’azione penale, a indagini informali e del tutto inconsistenti dando credibilità ad apodittiche affermazioni dei colpevoli tese a fuorviare l’indagine e che, per quanto riconosciute false nel prosieguo giudiziario, non hanno dato adito a conseguenze per chi se n’era reso responsabile; lasciando in ombra i mandanti; non tenendo in conto le qualità, le competenze e il ruolo del denunciante e persino occultando le prove documentali da me fornite a sostegno dei fatti denunciati, sentendosi infine obbligata a iscrivere gli imputati nel registro degli indagati solo grazie e in conseguenza dell’alto intervento dell’allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi , da me a tale effetto invocato. Solo una Procura della Repubblica collusa con la politica o condizionata da poteri imperscrutabili poteva, infatti, far finta di non rendersi conto che il mio sequestro era architettato con premeditazione dopo quella convocazione del “giorno prima” da parte del Segretario Generale; che il Sacco aveva dovuto attendere, per ore e in agguato, che la sua vittima, nel frattempo in ufficio e lasciato, per quanto affetto da “Sindrome delirante”, a contatto con il pubblico, cadesse nella trappola; il tutto in attesa che, su richiesta della dirigente Silvana Belmonte , due iscritti all’Ordine dei Medici della Provincia di Foggia, Nicolino Croella e Fernando Carafa , si prestassero a farsi spergiuri di Ippocrate redigendo una certificazione del tutto falsa per loro stessa ammissione, come da verbale di interrogatorio . Pensare, quindi, che il Sacco non ritenesse “palesemente illegittima” quella Ordinanza sindacale (forse compilata nel suo ufficio utilizzando uno degli stampati già firmati in bianco presso il Comando dei VV.UU. senza che la Procura abbia mai dato alcun peso a tale appurata circostanza) emessa sulla base di una certificazione medica in cui, ben altrimenti valutato negli anni, venivo definito affetto da “Sindrome delirante” mentre ero regolarmente in ufficio e a contatto col pubblico, sarebbe fargli un torto peggiore che non una sentenza di colpevolezza da cui soltanto gli interdetti mentali o gli incapaci di intendere e di volere possono essere esentati.
FUORI SACCO di https://www.SANSEVERO.IT
sanseveropuntoit 21 giugno 2022 continua indietro Foto prelevata da LAGAZZETTADISANSEVERO.IT FUORISACCO… Ciro  3/5
modificato e ampliato il 28.6.2022