Ma
a
che
pro
continuare?
Queste
sono
considerazioni
che
si
sarebbe
potuto
esplicare
soltanto
in
un
dibattimento,
quello
da
cui
il
Sacco
veniva
stralciato,
che
la
Procura
di
Foggia
dilazionò
fino
al
momento
opportuno
e
che,
infine,
il
GUP impedì si celebrasse.
Restiamo
allora
alla
assoluzione
di
fatto
operata
dal
GIP
Di
Dedda
e
sull’articolo
del
codice
penale
che
stabilisce
che
“
l’adempimento
di
un
dovere
imposto
da
una
norma
giuridica
o
da
un
ordine
legittimo
della
pubblica Autorità, esclude la punibilità
”, e esaminiamole con ordine.
La norma Giuridica. Articolo 32 della Costituzione e Legge 180/78
La
norma
giuridica
è
contenuta
nell’articolo
32
della
Costituzione
e
nel
caso
più
specifico
nella
legge
180
del
1978
la
quale
stabilisce:
che
i
trattamenti
sanitari
sono
volontari
;
che
i
trattamenti
sanitari
obbligatori
possono
essere
disposti
nel
rispetto
della
dignità
della
persona
e
dei
diritti
civili
e
politici
garantiti
dalla
Costituzione
;
che
chi
vi
è
sottoposto
ha
diritto
di
comunicare
con
chi
ritenga
opportuno
;
che
devono
essere
accompagnati
da
iniziative
rivolte
ad
assicurare
il
consenso
e
la
partecipazione
da
parte
di
chi
vi
è
obbligato
;
che
le
cure
vengano
prestate
in
condizioni
di
degenza
ospedaliera
solo
se
esistano
alterazioni
psichiche
tali
da
richiedere
urgenti
interventi
terapeutici
,
se
gli
stessi
non
vengano
accettati
dall'infermo
e
se
non
vi
siano
le
condizioni
e
le
circostanze
che
consentano
di
adottare
tempestive
ed
idonee
misure
sanitarie
extra ospedaliere.
Ma
il
giudice
Di
Dedda,
suggestionato
dal
Pubblico
Ministero,
dimostra
di
conoscere
bene
l’articolo
51
del
codice
penale
e
di
ignorare
del
tutto
la
Costituzione
e
la
legge
180
dando
per
scontato
che
non
dovesse
conoscerla
neppure
il
Sacco
nel
suo
ruolo
di
Comandante
dei
Vigili
Urbani del Comune di San Severo.
Ordine legittimo?
La
Procura
della
Repubblica
di
Foggia,
pur
a
fronte
della
mia
dettagliata
denuncia
e
di
circostanziate
indagini
svolte
dai
Carabinieri
che
la
supportavano
con
elementi
di
prova,
ha
dato
luogo,
a
scapito
della
obbligatorietà
dell’azione
penale,
a
indagini
informali
e
del
tutto
inconsistenti
dando
credibilità
ad
apodittiche
affermazioni
dei
colpevoli
tese
a
fuorviare
l’indagine
e
che,
per
quanto
riconosciute
false
nel
prosieguo
giudiziario,
non
hanno
dato
adito
a
conseguenze
per
chi
se
n’era
reso
responsabile;
lasciando
in
ombra
i
mandanti;
non
tenendo
in
conto
le
qualità,
le
competenze
e
il
ruolo
del
denunciante
e
persino
occultando
le
prove
documentali
da
me
fornite
a
sostegno
dei
fatti
denunciati,
sentendosi
infine
obbligata
a
iscrivere
gli
imputati
nel
registro
degli
indagati
solo
grazie
e
in
conseguenza
dell’alto
intervento
dell’allora
Presidente
della
Repubblica,
Carlo
Azeglio
Ciampi
,
da
me
a
tale
effetto invocato.
Solo
una
Procura
della
Repubblica
collusa
con
la
politica
o
condizionata
da
poteri
imperscrutabili
poteva,
infatti,
far
finta
di
non
rendersi
conto
che
il
mio
sequestro
era
architettato
con
premeditazione
dopo
quella
convocazione
del
“giorno
prima”
da
parte
del
Segretario
Generale;
che
il
Sacco
aveva
dovuto
attendere,
per
ore
e
in
agguato,
che
la
sua
vittima,
nel
frattempo
in
ufficio
e
lasciato,
per
quanto
affetto
da
“Sindrome
delirante”,
a
contatto
con
il
pubblico,
cadesse
nella
trappola;
il
tutto
in
attesa
che,
su
richiesta
della
dirigente
Silvana
Belmonte
,
due
iscritti
all’Ordine
dei
Medici
della
Provincia
di
Foggia,
Nicolino
Croella
e
Fernando
Carafa
,
si
prestassero
a
farsi
spergiuri
di
Ippocrate
redigendo
una
certificazione
del
tutto
falsa
per
loro
stessa
ammissione,
come da verbale di interrogatorio
.
Pensare,
quindi,
che
il
Sacco
non
ritenesse
“palesemente
illegittima”
quella
Ordinanza
sindacale
(forse
compilata
nel
suo
ufficio
utilizzando
uno
degli
stampati
già
firmati
in
bianco
presso
il
Comando
dei
VV.UU.
senza
che
la
Procura
abbia
mai
dato
alcun
peso
a
tale
appurata
circostanza)
emessa
sulla
base
di
una
certificazione
medica
in
cui,
ben
altrimenti
valutato
negli
anni,
venivo
definito
affetto
da
“Sindrome
delirante”
mentre
ero
regolarmente
in
ufficio
e
a
contatto
col
pubblico,
sarebbe
fargli
un
torto
peggiore
che
non
una
sentenza
di
colpevolezza
da
cui
soltanto
gli
interdetti
mentali
o
gli
incapaci
di
intendere e di volere possono essere esentati.
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modificato e ampliato il 28.6.2022