L’istituto del ricovero coatto in psichiatria è stato regolato dalla legge 150/78, successivamente inglobata nella legge 833 del 1978 di riforma del sistema sanitario, costituendone gli articoli 33, 34, 35 e l'articolo 64. Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" (Pubblicata in G. U. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.) ART. 33. NORME PER GLI ACCERTAMENTI ED I TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari . Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono    essere    disposti    dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel    rispetto    della dignità   della   persona   e   dei   diritti   civili   e   politici,   compreso   per   quanto   possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura . Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su    proposta motivata di un medico . Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli   accertamenti   e   i   trattamenti   sanitari   obbligatori   di   cui   ai   precedenti commi    devono    essere    accompagnati    da    iniziative    rivolte    ad    assicurare    il consenso   e   la   partecipazione   da   parte   di   chi   vi   è   obbligato . L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l 'infermo    ha    diritto    di comunicare con chi ritenga opportuno . Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato. ART. 34. ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI PER MALATTIA MENTALE . La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono   essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma. Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo   se   esistano alterazioni   psichiche   tali   da   richiedere   urgenti   interventi   terapeutici, se   gli   stessi non    vengano    accettati    dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida   della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma . Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale. ART. 35. PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA PER MALATTIA MENTALE E TUTELA GIURISDIZIONALE Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata   di   cui   all'articolo   33,   terzo   comma , e dalla suddetta convalida deve essere notificato , entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. ( Omissis )
Capitolo QUINTO I volenterosi carnefici
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