27 febbraio 1986
Prot. n. 7434/9641/10083
Decisione n. 9965 Verbale n. 33 seduta del 19.2.1986
La Sezione Provinciale di Controllo
Vista la deliberazione n. 394 in data 28.1.1986 del C.C. di San Severo
avente
per
oggetto:
Riesame
delib.
di
G.M.
n.
771
del
29.3.1985,
"Procedimento
disciplinare nei confronti del dip.te Macchiarola Giovannantonio ecc.
Visto
che
a
seguito
di
procedimento
disciplinare,
al
termine
del
quale
l'apposita
Commissione
aveva
dichiarato
insussistenti
gli
addebiti
che
l'Amministrazione
Comunale
aveva
mosso
a
carico
del
dipendente
Macchiarola
Giovannantonio,
l'Ente
ritenendo
che
il
parere
non
era
stato
espresso
con
la
necessaria
obbiettività
ma
era
stato
condizionato
da
remore
di
natura
permissivistica,
si
ripropone
la
sospensione
dal
servizio
e
dalla
retribuzione
per
la
durata
di
dieci
giorni
decorrenti
dal
2
e
fino
allo
11
gennaio
1985
del
dipendente
predetto
per
motivi
disciplinari
ai
sensi dell'art. 44 del Regolamento organico del Comune;
Visto
che
questa
Sezione
con
il
provvedimento
n.
31377
di
protocollo
del
22.5.1985
richiese
il
riesame
della
deliberazione
n.
771
perché
la
questione
venisse
approfondita dal Consiglio Comunale;
Visto
che
con
l'atto
in
esame
non
solo
a
maggioranza
si
conferma
integralmente
la
delibera
di
Giunta
n.
771/85
ma,
con
voto
unanime,
si
delibera
di
stralciare
dagli
atti la frase "sono stati indicati insussistenti gli addebiti contestati":
Considerato
che
non
viene
motivata
né
la
conferma
della
delibera
n.
771
né
lo
stralcio della frase così come rilevato innanzi;
Considerato
la
contraddittorietà
di
comportamento
dell'Amministrazione
Comunale
in
ordine
alle
valutazioni
espresse
dalla
Commissione
disciplinare,
il
cui
motivato
parere
è
stato
disatteso
senza
la
necessaria
motivazione
(l'Amministrazione
si
limita
ancora
ad
affermare
genericamente
che
la
Commissione
non
ha
operato
con
la
dovuta
obiettività
ma
piuttosto
in
modo
parziale
e
che
la
stessa
era
stata
condizionata
da
remore
di
natura
permissivistica
senza fornire gli elementi di valutazione di tale assunto):
Ritenuta, pertanto la necessità di annullare per illegittimità l'atto dei quo;
Visto l'art. 59 della legge 10.2.53, n. 62.
Visti gli artt. 24 e 39 della L.R. 4.5.85, n.25
ANNULLA
la
deliberazione
n.
394
in
data
28.1.1986
meglio
specificata
nelle
premesse
per
eccesso di potere.
Il sig. Sindaco è incaricato della esecuzione della presente decisione.
Omissis.
Il Presidente (Centola) Il Segretario (Vitale)