27 febbraio 1986 Prot. n. 7434/9641/10083 Decisione n. 9965 Verbale n. 33 seduta del 19.2.1986 La Sezione Provinciale di Controllo Vista la deliberazione n. 394 in data 28.1.1986 del C.C. di San Severo avente per oggetto: Riesame delib. di G.M. n. 771 del 29.3.1985, "Procedimento disciplinare nei confronti del dip.te Macchiarola Giovannantonio ecc. Visto che a seguito di procedimento disciplinare, al termine del quale l'apposita Commissione aveva dichiarato insussistenti gli addebiti che l'Amministrazione Comunale aveva mosso a carico del dipendente Macchiarola Giovannantonio, l'Ente ritenendo che il parere non era stato espresso con la necessaria obbiettività ma era stato condizionato da remore di natura permissivistica, si ripropone la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di dieci giorni decorrenti dal 2 e fino allo 11 gennaio 1985 del dipendente predetto per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 44 del Regolamento organico del Comune; Visto che questa Sezione con il provvedimento n. 31377 di protocollo del 22.5.1985 richiese il riesame della deliberazione n. 771 perché la questione venisse approfondita dal Consiglio Comunale; Visto che con l'atto in esame non solo a maggioranza si conferma integralmente la delibera di Giunta n. 771/85 ma, con voto unanime, si delibera di stralciare dagli atti la frase "sono stati indicati insussistenti gli addebiti contestati": Considerato che non viene motivata la conferma della delibera n. 771 lo stralcio della frase così come rilevato innanzi; Considerato la contraddittorietà di comportamento dell'Amministrazione Comunale in ordine alle valutazioni espresse dalla Commissione disciplinare, il cui motivato parere è stato disatteso senza la necessaria motivazione (l'Amministrazione si limita ancora ad affermare genericamente che la Commissione non ha operato con la dovuta obiettività ma piuttosto in modo parziale e che la stessa era stata condizionata da remore di natura permissivistica senza fornire gli elementi di valutazione di tale assunto): Ritenuta, pertanto la necessità di annullare per illegittimità l'atto dei quo; Visto l'art. 59 della legge 10.2.53, n. 62. Visti gli artt. 24 e 39 della L.R. 4.5.85, n.25 ANNULLA la deliberazione n. 394 in data 28.1.1986 meglio specificata nelle premesse per eccesso di potere. Il sig. Sindaco è incaricato della esecuzione della presente decisione. Omissis. Il Presidente (Centola) Il Segretario (Vitale)
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