29 marzo 1985 Deliberazione della Giunta Comunale Delibera Giunta n. 771 del 29 Marzo 1985 Oggetto: Procedimento disciplinare nei confronti del dipendente Macchiarola Giovannantonio - Riproposizione del provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione dello stesso. La Giunta Municipale Premesso che con propria deliberazione n. 1716 del 22.11.1984, a seguito di procedimento disciplinare e per tutte le considerazioni e motivazioni nella narrativa dell'atto riportate, cui si fa espresso riferimento e richiamo, si stabiliva di sospendere dal servizio e dalla retribuzione, per la durata di giorni 10, decorrenti dal 2 e fino all'11 gennaio 1985, il dipendente sig. Macchiarola Giovannantonio, Programmatore C.E.D. di ruolo, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento Organico del Personale, e difformemente dal parere espresso dalla Commissione di Disciplina; Che il CO.RE.CO. di Foggia, con decisione n. 1205 dell'8.1.1985, rilevato che la G.M., mentre la Commissione di disciplina aveva dichiarato insussistenti gli addebiti contestati, deliberava di comminare la sospensione di che trattasi, non fornendo alcuna motivazione per deliberare in modo difforme al parere della stessa e che inoltre occorreva controdedurre all'esposto proposto dal sig. Macchiarola, concludeva con la richiesta di chiarimenti; Che il Comune, con nota n. 31318 del 26.2.1985, forniva i richiesti chiarimenti; Che il CO.RE.CO. di Foggia, con decisione n. 16382 del 18.3.1985, visti i chiarimenti e considerato che l'Amministrazione, per disattendere il motivato parere della Commissione di Disciplina, doveva motivare ampiamente l'atto in esame, mentre si limitava ad affermare che la Commissione non aveva operato con la dovuta obbiettività ma in modo parziale e a ribadire il convincimento che gli addebiti contestati sussistevano effettivamente, annullava la dianzi richiamata deliberazione n. 1716 del 22.11.1984; Tanto premesso; Considerato che la sussistenza degli addebiti mossi emerge chiaramente dal fatto che: 1) il dipendente Macchiarola Giovannantonio, nonostante specifica disposizione di servizio (nota n.15045 del 7.6.1984) notificata nella stessa data di emissione, con la quale gli si ordinava di curare l'elaborazione degli stipendi, relativamente allo stesso mese di Giugno, alla data del 12 giugno successivo - (data in cui gli vennero contestati formali addebiti) - non aveva ancora ottemperato a tanto - ( e di fatto non ottemperò neppure successivamente) - compromettendo il pagamento degli stipendi, il che venne evitato solamente affidando ad altri dipendenti tale incarico; E' evidente che tale atteggiamento non poteva che configurarsi come palese insubordinazione, aggravata dal fatto che avrebbe potuto arrecare danno al Comune, gravame previsto dall'art. 44 del vigente Regolamento organico; 2) il predetto dipendente, oltre che a disattendere ad uno specifico ordine di servizio, antecedentemente, - (in data 12.4.1984) - aveva provveduto a diffondere, tra il personale comunale ed altri, una sua "lettera aperta", indirizzata a tutti i dipendenti comunali, alle Organizzazioni Sindacali e al Sindaco, nella quale sono contenuti giudizi oltraggiosi nei confronti dell'A.C. e viene enunciato il proposito - (poi attuato col mese di Giugno) - di non attendere più alla cura dell'elaborazione degli stipendi; E' evidente che tale documento non poteva che essere considerato come gravemente diffamatorio nei confronti dell'Amministrazione Comunale, e quindi riconducibile ai gravami previsti dal predetto art.44 del vigente Regolamento Organico; Rilevato, quindi, che il parere espresso dalla Commissione di disciplina, che dichiarava insussistenti gli addebiti mossi - (mentre, come dianzi chiarito, essi sussistevano) non era stato espresso con la dovuta obbiettività, ma condizionato a remore di natura permissivistica; Dato atto che, in ogni caso, il dipendente Macchiarola Giovannantonio, giusta disposizione impartita dal Sindaco, con nota n. 72 del 31.12.1984, debitamente notificata, è rimasto assente dal servizio, per 10 giorni, far tempo dal 2.1.1985; Ritenuto, in conseguenza, di riproporre i contenuti della dianzi richiamata deliberazione n. 1716 del 22.11.1984; OMISSIS; Con voto unanime, reso e verificato nei modi e forme di legge; DELIBERA Di riproporre, per quanto in premessa, alla quale si fa espresso riferimento e richiamo, ora per allora, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per la durata di gg. 10 decorrenti dal 2 e fino all'11 gennaio 1985, del dipendente sig. Macchiarola Giovannantonio, Programmatore C.E.D. di ruolo, per motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento organico del Personale, e difformemente dal parere espresso dalla Commissione di Disciplina; OMISSIS; Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 9.6.1947, n. 530, con riserva di sottoporla alla ratifica consiliare. ===
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