29 marzo 1985
Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera Giunta n. 771 del 29 Marzo 1985
Oggetto:
Procedimento
disciplinare
nei
confronti
del
dipendente
Macchiarola
Giovannantonio
-
Riproposizione
del
provvedimento
di
sospensione
dal
servizio
e
dalla retribuzione dello stesso.
La Giunta Municipale
Premesso
che
con
propria
deliberazione
n.
1716
del
22.11.1984,
a
seguito
di
procedimento
disciplinare
e
per
tutte
le
considerazioni
e
motivazioni
nella
narrativa
dell'atto
riportate,
cui
si
fa
espresso
riferimento
e
richiamo,
si
stabiliva
di
sospendere
dal
servizio
e
dalla
retribuzione,
per
la
durata
di
giorni
10,
decorrenti
dal
2
e
fino
all'11
gennaio
1985,
il
dipendente
sig.
Macchiarola
Giovannantonio,
Programmatore
C.E.D.
di
ruolo,
ai
sensi
dell'art.
44
del
vigente
Regolamento
Organico
del
Personale,
e
difformemente
dal
parere
espresso
dalla
Commissione
di
Disciplina;
Che
il
CO.RE.CO.
di
Foggia,
con
decisione
n.
1205
dell'8.1.1985,
rilevato
che
la
G.M.,
mentre
la
Commissione
di
disciplina
aveva
dichiarato
insussistenti
gli
addebiti
contestati,
deliberava
di
comminare
la
sospensione
di
che
trattasi,
non
fornendo
alcuna
motivazione
per
deliberare
in
modo
difforme
al
parere
della
stessa
e
che
inoltre
occorreva
controdedurre
all'esposto
proposto
dal
sig.
Macchiarola,
concludeva con la richiesta di chiarimenti;
Che il Comune, con nota n. 31318 del 26.2.1985, forniva i richiesti chiarimenti;
Che
il
CO.RE.CO.
di
Foggia,
con
decisione
n.
16382
del
18.3.1985,
visti
i
chiarimenti
e
considerato
che
l'Amministrazione,
per
disattendere
il
motivato
parere
della
Commissione
di
Disciplina,
doveva
motivare
ampiamente
l'atto
in
esame,
mentre
si
limitava
ad
affermare
che
la
Commissione
non
aveva
operato
con
la
dovuta
obbiettività
ma
in
modo
parziale
e
a
ribadire
il
convincimento
che
gli
addebiti
contestati
sussistevano
effettivamente,
annullava
la
dianzi
richiamata
deliberazione n. 1716 del 22.11.1984;
Tanto premesso;
Considerato
che
la
sussistenza
degli
addebiti
mossi
emerge
chiaramente
dal
fatto
che:
1)
il
dipendente
Macchiarola
Giovannantonio,
nonostante
specifica
disposizione
di
servizio
(nota
n.15045
del
7.6.1984)
notificata
nella
stessa
data
di
emissione,
con
la
quale
gli
si
ordinava
di
curare
l'elaborazione
degli
stipendi,
relativamente
allo
stesso
mese
di
Giugno,
alla
data
del
12
giugno
successivo
-
(data
in
cui
gli
vennero
contestati
formali
addebiti)
-
non
aveva
ancora
ottemperato
a
tanto
-
(
e
di
fatto
non
ottemperò
neppure
successivamente)
-
compromettendo
il
pagamento
degli
stipendi,
il
che
venne
evitato
solamente
affidando
ad
altri
dipendenti
tale
incarico;
E'
evidente
che
tale
atteggiamento
non
poteva
che
configurarsi
come
palese
insubordinazione,
aggravata
dal
fatto
che
avrebbe
potuto
arrecare
danno
al
Comune, gravame previsto dall'art. 44 del vigente Regolamento organico;
2)
il
predetto
dipendente,
oltre
che
a
disattendere
ad
uno
specifico
ordine
di
servizio,
antecedentemente,
-
(in
data
12.4.1984)
-
aveva
provveduto
a
diffondere,
tra
il
personale
comunale
ed
altri,
una
sua
"lettera
aperta",
indirizzata
a
tutti
i
dipendenti
comunali,
alle
Organizzazioni
Sindacali
e
al
Sindaco,
nella
quale
sono
contenuti
giudizi
oltraggiosi
nei
confronti
dell'A.C.
e
viene
enunciato
il
proposito
-
(poi
attuato
col
mese
di
Giugno)
-
di
non
attendere
più
alla
cura
dell'elaborazione
degli stipendi;
E'
evidente
che
tale
documento
non
poteva
che
essere
considerato
come
gravemente
diffamatorio
nei
confronti
dell'Amministrazione
Comunale,
e
quindi
riconducibile
ai
gravami
previsti
dal
predetto
art.44
del
vigente
Regolamento
Organico;
Rilevato,
quindi,
che
il
parere
espresso
dalla
Commissione
di
disciplina,
che
dichiarava
insussistenti
gli
addebiti
mossi
-
(mentre,
come
dianzi
chiarito,
essi
sussistevano)
non
era
stato
espresso
con
la
dovuta
obbiettività,
ma
condizionato
a
remore di natura permissivistica;
Dato
atto
che,
in
ogni
caso,
il
dipendente
Macchiarola
Giovannantonio,
giusta
disposizione
impartita
dal
Sindaco,
con
nota
n.
72
del
31.12.1984,
debitamente
notificata, è rimasto assente dal servizio, per 10 giorni, far tempo dal 2.1.1985;
Ritenuto,
in
conseguenza,
di
riproporre
i
contenuti
della
dianzi
richiamata
deliberazione n. 1716 del 22.11.1984;
OMISSIS;
Con voto unanime, reso e verificato nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di
riproporre,
per
quanto
in
premessa,
alla
quale
si
fa
espresso
riferimento
e
richiamo,
ora
per
allora,
la
sospensione
dal
servizio
e
dalla
retribuzione,
per
la
durata
di
gg.
10
decorrenti
dal
2
e
fino
all'11
gennaio
1985,
del
dipendente
sig.
Macchiarola
Giovannantonio,
Programmatore
C.E.D.
di
ruolo,
per
motivi
disciplinari,
ai
sensi
dell'art.
44
del
vigente
Regolamento
organico
del
Personale,
e
difformemente dal parere espresso dalla Commissione di Disciplina;
OMISSIS;
Di
dichiarare
la
presente
immediatamente
eseguibile,
ai
sensi
e
per
gli
effetti
dell'art.
3
della
legge
9.6.1947,
n.
530,
con
riserva
di
sottoporla
alla
ratifica
consiliare.
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