17 dicembre 1984
Spett.le Sezione Provinciale
Decentrata di Controllo
sugli atti degli Enti Locali.
Sezione di Foggia
Il
sottoscritto
Macchiarola
Giovannantonio
in
servizio
presso
il
Comune
di
San
Severo
con
la
qualifica
di
Programmatore
C.E.D.
di
ruolo,
vista
la
delibera
della
Giunta
Comunale
di
San
Severo
n.
1716
del
22.11.1984,
pubblicata
il
6.12.1984,
con
la
quale,
a
seguito
di
procedimento
disciplinare,
gli
è
stata
comminata
la
sospensione
dal
servizio
e
dalla
retribuzione
per
la
durata
di
giorni
10
a
decorrere
dal 2.1.85, fa presente quanto segue:
1)
Che,
come
riportato
nella
premessa
della
succitata
delibera,
le
accuse
di
diffamazione
del
Comune
e
di
palese
e
pubblica
insubordinazione,
rivoltegli
con
lettera
del
Sindaco
datata
12.6.1984,
prot.
n.
15719,
già
contestate
dal
sottoscritto
con
nota
del
30.6.84
in
quanto
immotivate
e
infondate,
dopo
essere
state
ampiamente
dibattute
in
sede
di
Commissione
di
Disciplina
sono
state,
dalla
stessa, ritenute insussistenti;
2)
Che
l'art.
41,
3°
comma,
del
vigente
regolamento
organico
impone
il
preventivo
e
"motivato
parere
della
Commissione
di
Disciplina"
per
adottare
le
sanzioni
disciplinari
superiori
alla
censura
e
che
la
stessa
Commissione,
con
verbale
n.
3
del
16.10.84,
non
ha
proposto
alcun
provvedimento
esprimendo
motivato parere contrario;
3)
Che,
sempre
nella
premessa
della
delibera
di
cui
sopra,
si
dichiara
accertata
la
"regolarità
del
procedimento
disciplinare"
rimanendo,
pertanto,
inspiegato
e
inspiegabile
il
motivo
per
cui
la
Giunta
Municipale
ha
ritenuto
di
non
poter
condividere il parere espresso dalla Commissione;
4)
Che
i
gravami
per
i
quali
il
sottoscritto
è
stato
ritenuto
meritevole
di
sanzione,
indicati
nella
lettera
b)
e
c)
dell'art.
44
del
vigente
regolamento
organico
e
corrispondenti
a
"grave
negligenza
nell'adempimento
dei
doveri
di
ufficio"
e
"violazione
del
segreto
di
ufficio",
non
corrispondono
a
quelli
di
diffamazione
e
pubblica
insubordinazione
per
i
quali
si
è
iniziato
il
procedimento
disciplinare
che
ne
ha
dimostrato
l'insussistenza
e
che
mai
si
è,
ovviamente,
ricevuta
contestazione
per i gravami invece indicati in delibera;
5)
Che
la
competenza,
infine,
per
l'adozione
del
provvedimento,
così
come
specificato
dall'art.
41
del
vigente
regolamento,
è
propria
del
Consiglio
Comunale
essendo
il
sottoscritto
in
servizio
di
ruolo
con
la
qualifica
corrispondente
al
6°
livello
retributivo
e,
-
premesso
che
il
Presidente
della
Commissione
di
Disciplina
ha
rimesso
gli
atti
al
Sindaco
in
data
18.10.84
mentre
la
sospensione
ha
effetto
dal
2.1.85
-
che
non
sussistono
le
caratteristiche
di
urgenza
e
di
causa
nuova
e
posteriore
all'ultima
adunanza
consiliare
di
cui
all'art.
140
del
T.U.
4.2.15,
n.
148
essendosi
nel
frattempo
tenute
le
sedute
del
Consiglio
Comunale
del
29.11.84
e
del
6.12.84.
Per
quanto
avanti
esposto,
il
sottoscritto
ricorre
avverso
la
delibera
di
Giunta
n.
1716
del
22.11.84
essendo
la
stessa
informata
a
una
logica
che
stritola
il
dipendente
senza
lasciargli
la
possibilità
di
rappresentare
la
propria
difesa
invitando,
nel
contempo,
codesto
spett.le
Comitato
di
Controllo
a
negare
a
tale
deliberazione
il
visto
di
esecutività
anche
per
evitare
allo
scrivente
le
spese
che
seguirebbero
ad
una
impugnazione
giudiziaria
della
medesima
al
fine
di
tutelare
i
propri diritti e gli interessi morali e materiali intaccati dal provvedimento.
Si
rimette
per
conoscenza,
allegata
alla
presente,
copia
della
lettera
inviata
al
Sindaco
del
Comune
di
San
Severo
e
sottoscritta
dai
dipendenti
del
Comune
per
protestare contro l'adozione dell'atto in argomento.
Con osservanza
Giovannantonio Macchiarola