sanseveropuntoit, 21 febbraio 2025
La musica del sito
IL CD-ROM
“SAN SEVERO 2000”
LA DIOCESI
LA BOLLA DI SISTO V CREDITS: a cura di N. Michele Campanozzi Premessa La Diocesi di San Severo, erede di quella di Civitate con tutte le sue strutture ecclesiastiche (Cattedrale, Capitolo, benefici ...), fu eretta, con Bolla del papa Gregorio   XIII , il 9 marzo 1580 e suo primo vescovo fu Martino De Martinis . Il Capitolo Cattedrale constava, sulla base del documento pontificio, di tre prime Dignità (Arcidiacono, Arciprete, Primicerio), dodici Canonici e due Beneficiari Minori, detti Mansionari. Mons. Germanico   Malaspina , secondo Vescovo della Diocesi, fu anche Nunzio Apostolico a Napoli, Cardinale in pectore e Legato Pontificio in Polonia, dove, a Cracovia precisamente, morirà il 9 ottobre 1604, fece richiesta a Gregorio XIII di aumentare il numero dei Beneficiari Minori da due a quattro. Il papa preparò la Bolla di approvazione, ma non fece a tempo ad emanarla, per la sopravvenuta morte per cui fu il Suo Successore Sisto   V , nominato Papa il 24 aprile 1585, ad eseguire nel corso di quello stesso anno la volontà del Predecessore con la Bolla di seguito riportata, come tradotta dal latino.
LA BOLLA SISTO Vescovo, Servo dei Servi di Dio. Di recente, poiché GREGORIO PAPA XIII Nostro Predecessore di felice memoria nell'erezione della Chiesa Cattedrale di S. Severo fatta per mezzo di lui eresse e costituì in essa anche un solo posto di Arcidiacono, prima autorità dopo quella del Vescovo, uno solo di Arciprete, seconda autorità (dopo quella dell'Arcidiacono), e uno solo di Primicerio, che sta per terza dignità, e dodici canonicati, con altrettante prebende per ciascuno dei dodici canonici, e due perpetui benefici ecclesiastici per due Chierici; e per quelle stesse Dignità provvide che andassero persone idonee, come più chiaramente è specificato nelle lettere dei medesimo (Nostro) Predecessore sopra menzionate e in seguito al medesimo Predecessore da parte del Nostro Venerabile Fratello, allora Germanico Vescovo di S. Severo, ricordate, due altri perpetui benefici ecclesiastici (per Chierici) nella medesima Chiesa si erigano e si costituiscano, allo scopo di accrescere il maggiore decoro dovuto alla Chiesa con l'incremento nel numero dei ministri del culto, supplica già umilmente presentata al medesimo (Nostro) Predecessore da parte dello stesso Vescovo Germanico, che cioè due altri benefici ecclesiastici perpetui per altrettanti due beneficiari nella sopraddetta Chiesa si erigessero e si istituissero e che dalla Benignità Apostolica ci si degnasse di provvedere un'altra volta. Il predetto Predecessore, che desiderava rispettare l'antichità di alcune Chiese, oltre che il loro decoro, e in esse voleva accrescere con sincero affetto il numero dei ministri ecclesiastici, dando la facoltà allo stesso Vescovo Germanico di assolvere da qualunque scomunica, sospensione e interdetto e da altre sentenze ecclesiastiche, censure e pene a iure e ab homine, comminate, in qualsiasi occasione e per qualsivoglia causa, a coloro che, da esse irretiti, non potessero conseguire tali benefici, e pensando che già saranno assolti, propensi a dare ascolto a quella supplica, firmata a Roma il 13 gennaio nel XIII anno dei Suo Pontificato, con l'Autorità derivante dagli Apostoli, nella medesima Chiesa eresse e istituì due altri perpetui benefici ecclesiastici per altrettanti due beneficiari, senza pregiudizio per alcuno. E perché le dotazioni delle (prime tre Dignità) dei Canonicati e delle prebende non fossero incerte per i predetti (nuovi) benefici, i frutti, le rendite e i proventi della mensa della sopraddetta Chiesa Cattedrale sono da dividersi con essi in questo modo. Con Apostolica Autorità ordinò che alle prime tre Dignità spettasse la quarta parte, ai Canonici tre, e ai predetti beneficiari una parte e mezza. All'Arcidiacono, all'Arciprete, al Primicerio, della sopraddetta Chiesa, del presente e del futuro, al Coro e Capitolo della stessa sia nelle processioni che in altre occasioni pubbliche e private (ordinò che) potessero indossare l'almuzia (pelliccia foderata con cappuccio) sulle cotte, liberamente e lecitamente, come concesso dalla summenzionata Autorità, nonostante le Costituzioni, le leggi Capitolari, consolidati Statuti e Consuetudini contrarie. Perché in nessun modo si dubiti dell’assoluzione ed erezione con l'istituzione di nuovi Statuti, Ordini e Indulti da far valere e posto di esso, che a causa della morte del sopraddetto Predecessore con quelle Lettere non ebbe effetto, il su citato Vescovo Germanico (non sia) deluso da (mancato) effetto di esse; ordiniamo, e con la sopraddetta Autorità decretiamo che l'Assoluzione, l’Erezione e l'Istituzione, lo Statuto, l'Ordinazione e l'indulto del (Nostro) Predecessore, dal predetto giorno (13) del mese di gennaio sortiscano i loro effetti postumi come se le Lettere dello stesso Predecessore fossero state scritte nella medesima data, come più sopra si è detto. E che le presenti Lettere siano dovunque sufficienti a provare pienamente l’Assoluzione, l'Erezione, l'Istituzione, lo Statuto, l’Ordinazione e l'indulto del medesimo Predecessore né si cerchi la scusa di un'altra prova nonostante ogni cosa detta prima. Dato a Roma, presso S. Pietro, l'anno dell'incarnazione del Signore 1585, primo anno del Nostro Pontificato.