sanseveropuntoit, 21 febbraio 2025
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IL CD-ROM
“SAN SEVERO 2000”
LA DIOCESI
LA BOLLA DI EREZIONE DELLA DIOCESI CREDITS: “I pastori di un millennio”, di Don Mario Lozupone, San Severo,1991
GRECORIUS EPISCOPUS Servus Servorum Dei Ad perpetuam rei memoriam Per l'eccelso primato della Sede Apostolica in cui, dopo il Beato Principe degli Apostoli, quantunque indegni, tuttavia con uguale autorità, siamo stati costituiti, crediamo cosa conveniente al Romano Pontefice sopprimere le Chiese demolite dal tempo e da altre calamità e in loro vece in territorio fertile della militante Chiesa fondare nuove Sedi Vescovili e nuove Chiese, affinché, per queste nuove fondazioni, aumenti la pietà dei popoli, fiorisca il culto divino, ne consegua la salvezza delle anime, e i luoghi meno illustri diventino tali; e ciò noi molto più volentieri facciamo in quei luoghi, in cui, con la benedizione del Signore, si sa essere cresciuto il numero degli abitanti e degli altri fedeli in Cristo, affinché, con la fondazione della nuova Sede e con l'assistenza del venerabile Presule con un adeguato numero di Ministri, restando assidui gli stessi fedeli nella pietà, ed anche progredendo in essa, possano più facilmente meritare di conseguire il premio dell'eterna felicità, incrementando Iddio il loro pio proponimento. Infatti, poiché CIVITATE, esistente nel Regno di Napoli, del tutto abbandonata e rasa al suolo non è abitata da alcun cittadino, e appena in essa si riconoscono le vestigia della Chiesa Cattedrale, e perciò la Chiesa di Civitate non più esiste in realtà. Noi considerando che se la stessa Chiesa di Civitate, ormai priva del conforto del Pastore, il nome, il titolo e la denominazione di Chiesa Cattedrale in perpetuo fossero soppressi ed estinti; l'Arcidiaconato però, che è la dignità più grande dopo la Pontificale e l'Arcipresbiterato della stessa Chiesa, seconda dignità ivi esistente, fossero trasferiti all'infrascritta Chiesa da erigersi; e la cittadella di San Severo non appartenente a nessuna diocesi dello stesso Regno, quantomai insigne, circondata di mura e di torri e che contiene molti abitanti e moltissimi nobili cittadini, ed in cui esistono quattro Parrocchie, fosse costituita città, e la Chiesa Parrocchiale della B. M. Vergine della medesima cittadella, che è molto antica e piena di un abbondante numero di Sacerdoti e di Ministri Ecclesiastici, nonché riccamente fornita di tutto il necessario al divin culto, e fra le altre cose insigni, fosse eretta in Chiesa Cattedrale sotto l'invocazione della stessa B.V. Maria con altra dignità, e dodici canonicati, e altrettante prebende, due perpetue semplici da chiamarsi benefici ecclesiastici a favore di beneficiati con l'obbligo della personale residenza: nonché i beni della Chiesa di Civitate, e dell'accennato Arcidiaconato e Arcipresbiterato, i frutti, le rendite, i proventi, i diritti, le sovvenzioni, e tutti gli utili, fossero anche in perpetuo applicati alla medesima Chiesa da erigersi e rispettivamente alle sue mense Vescovili e Capitolari; da ciò certamente ne proverrebbe il bene spirituale del Clero e del popolo insieme al maggior decoro della accennata Chiesa della B.V. Maria e della Cittadella; addotti adunque da queste premesse e da altri ragionevoli motivi, presa su queste cose matura deliberazione con i Ven. Nostri Fratelli, con il loro consiglio e con il loro assenso e nella pienezza della potestà apostolica, sopprimiamo ed estinguiamo con le presenti lettere, in perpetuo, con Apostolica Autorità, nella detta Chiesa di Civitate, il nome, il titolo e la denominazione di Chiesa Cattedrale, trasferiamo però l'Arcidiaconato e l'Arcipresbiterato della medesima soppressa Chiesa alla 'accennata Chiesa da erigersi, nonché la Cittadella in Città da chiamarsi: San Severo e la Chiesa della B.V. Maria in Chiesa Cattedrale sotto il titolo della stessa B. Maria con un Vescovo da chiamarsi: Vescovo di San Severo, il quale sia a capo della medesima Chiesa Cattedrale, ne ingrandisca il suo fabbricato, e lo riporti alla forma di Chiesa Cattedrale e faccia costruire e edificare il palazzo vescovile e le case canoniche, eserciti completa giurisdizione vescovile nel clero e nel popolo suaccennato, nonché su tutti e singoli i benefici ecclesiastici nella città di San Severo, e disponga con pieno diritto dei benefici vacanti pro tempore nella diocesi da assegnarsi come in appresso e di tutte le altre cose inerenti all'ufficio vescovile, e sia soggetto all'Arcivescovo Beneventano per diritto Metropolitico, nonché nella medesima Cattedrale (istituiamo) un Arcidiaconato, invece dell'Arcidiaconato dell'antica Civitate, prima dignità dopo la Pontificale, e un Arciprete, invece dell'antico Arciprete che nella eretta Chiesa fino a oggi esercitò la cura delle anime, e che eserciterà in futuro, come seconda dignità; ed un Primiceriato invece dell'antico Arciprete di Civitate, come terza e ultima dignità ivi esistente, si avranno così dodici canonici prebendati che tutti insieme costituiscono il Capitolo della Chiesa Cattedrale, nonché due beneficii ecclesiastici perpetui semplici e richiedenti la residenza personale da chiamarsi beneficiati, per due chierici da chiamarsi beneficiati. Inoltre, a lode dell'Onnipotente Iddio e della stessa B.V.M., a gloria di tutta la Chiesa trionfante e per l'esaltazione della fede cattolica, per autorità e tenore delle presenti lettere, erigiamo e istituiamo in perpetuo in essa (Chiesa Cattedrale) la Pontificale dignità unita alla sede, con le preminenze, gli onori, i privilegi e le facoltà che le altre Chiese Cattedrali per diritto e per consuetudine o per un qualunque altro motivo, hanno, posseggono e godono o che potranno avere, possedere e godere in qualunque modo nel futuro, non escluse le Mense Vescovili e Capitolari nonché altre mansioni proprie delle cattedrali insigni; e decoriamo con l'onore e col nome di Città e di Chiesa Cattedrale della B.V. Maria la predetta cittadella di San Severo, e gli abitanti col nome di cittadini. Parimenti per autorità e tenore delle presenti lettere in perpetuo concediamo e assegniamo alla accennata eretta Chiesa l'ulteriore cittadella di San Severo come Città, nonché l'antica città di Civitate, tutto il suo territorio, i paesi, le terre, le ville, e gli altri luoghi una volta esistenti nella Diocesi di Civitate, ed anche la località di Torremaggiore, di nessuna diocesi, e i territori e i distretti della medesima località di Torremaggiore e della città di San Severo, come Diocesi; nonché le Persone Ecclesiastiche e secolari nella città di San Severo e nella medesima Torremaggiore come Clero; e gli abitanti dei predetti territori, paesi, terre, ville ed altri luoghi, come Popolo; e sottomettiamo la città, Diocesi, clero e popolo al futuro Vescovo di San Severo in quanto all'Episcopale e all'accennato Arcivescovo, in quanto alla Metropolitana ordinaria giurisdizione e superiorità; così che la detta località di Torremaggiore non sia più di nessuna Diocesi ma, dopo queste disposizioni, diventi della Diocesi di San Severo; nonché per autorità e tenore delle presenti lettere anche in perpetuo uniamo, annettiamo e incorporiamo al Vescovo di San Severo pro tempore che succede all'antico Vescovo di Civitate: la rurale Chiesa chiamata Rettoria o Prepositura, una volta Monastero dei SS. Pietro e Severo dell'Ordine di S. Benedetto nell'accennato paese di Torremaggiore, che il Venerabile Fratello nostro Giacomo, Vescovo Abruzzese fino ad oggi riteneva come beneficio vitalizio per disposizione apostolica, e i cui frutti annessi, rendite e proventi, secondo la comune estimazione di tutti, come abbiamo saputo, non eccedono il valore di 30 ducati di oro della Camera, questo beneficio, per il fatto che lo stesso Vescovo Giacomo oggi, nelle nostre mani, ha rinunziato spontaneamente e liberamente ad esso e ad ogni diritto che potesse riguardare in detta Chiesa Rurale, o in qualunque modo la medesima Chiesa, e noi abbiamo creduto di ammettere simile denunzia, cessante ancora quella che mancava del beneficio allora vacante, con gli annessi campi, proprietà e tutti i diritti, e le cose che le spettano, e tutti e singoli i campi, proprietà, censi, decime, primizie e gli altri beni, frutti, rendite, proventi e giurisdizioni, azioni e diritti e gli altri emolumenti di qualunque genere una volta della Mensa Vescovile e della Chiesa di Civitate e quelle cose che fino ad oggi in qualunque modo e dovunque spettavano ed appartenevano alla stessa Mensa Vescovile al Vescovo e alla Chiesa di Civitate, alla Mensa Capitolare poi della medesima eretta Chiesa e in qualità di sua massa comune, come dote delle dignità dei Canonici, dei prebendati e degli altri beneficio in essa eretti e tutto quello da ottenersi secondo il tempo per la necessaria alimentazione e i singoli frutti, rendite, proventi e sovvenzioni e emolumenti di qualunque genere della B. Maria eretta in Cattedrale, nonché i frutti, le rendite, i proventi e le sovvenzioni, e gli emolumenti di qualunque dell'antico Arcidiaconato; così che della detta massa si costituisca una rendita fissa come prebenda ai detti Arcidiacono, Arciprete, Primicerio, nonché ai Canonici e ai Beneficiati, e il resto, che tolte le accennate prebende avanza, sia diviso fra i beneficiati secondo il servizio prestato da ciascuno di essi secondo il modo e l'ordine da stabilirsi al futuro Vescovo di San Severo; così che sia lecito al Vescovo di San Severo pro tempore o al Capitolo o agli accennati Beneficiati della stessa eretta Chiesa, liberamente prendere possesso per o per altri, per propria autorità, e in perpetuo ritenere i frutti, le rendite, i proventi, i diritti, gli avventizi, gli emolumenti, rispettivamente dell'antica mensa Vescovile e della predetta Chiesa di Civitate e Rettoria, nonché dei traslati Arcidiaconato e Arcipresbiterato, le presenti lettere dispensano di chiedere alcuna licenza al superiore per percepire quei frutti, per raccoglierli, prelevarli, esigerli, riceverli e recuperarli, affittarli, locarli, e trasformarli rispettivamente in proprio uso e utilità; farà così cosa nulla e invalida chiunque oserà porre mano su queste cose diversamente da ciò che è stato da noi stabilito. Nonostante le altre nostre costituzioni ed Ordinanze Apostoliche che non proibiscono il diritto acquisito ed affidano le cosiddette unioni alle parti a cui interessa, nonché le costituzioni del Concilio Lateranense ultimamente celebrato che proibisce il formarsi delle unioni perpetue se non in casi permessi dal Diritto, nonché statuti e consuetudini convalidati dal giuramento di dette Chiese, da una conferma Apostolica, o da qualunque altro fermo motivo, ed anche privilegi ed indulti e Nostre lettere e a quelle loro persone concesse sotto un qualunque tenore e forma e anche con tutte le derogatorie ed altre più efficaci ed insolite clausole irritanti, ed altri decreti in genere ed in specie anche Motu Proprio per certa scienza e nella pienezza della Potestà Apostolica ed anche concistorialmente e comunque in contrario approvati ed innovati. Con le quali lettere presenti, che Noi crediamo sufficientemente espresse, anche se di quelle (le costituzioni suaccennate) e del loro completo tenore si dovesse avere una speciale, specifica, espressa, ed individua menzione (non per clausole generali, esprimenti la stessa cosa) o una qualunque altra espressione, o dovesse conservarsi una qualche altra forma adatta ad esprimere ciò, conservando gli altri il loro valore, questa volta soltanto in modo speciale ed espressamente deroghiamo tenori siffatti anche se parola per parola, nulla omesso, fossero stati inseriti nella forma tradizionale, nonostante altre cose in contrario. A nessun uomo adunque sia lecito con gesto temerario contraddire o infrangere questa pagina del nostro decreto di soppressione e estinzione, traslazione, erezione, istituzione, decorazione, concessione, assegnazione, remozione, unione, annessione, incorporazione, derogazione. Se qualcuno presumerà attentare a ciò, sappia che incorrerà nello sdegno dell'Onnipotente Dio, dei BB. Pietro e Paolo Apostoli. Dato a Roma, presso S. Pietro, l'anno dell'Incarnazione del Signore 1580, il giorno 9 marzo, decimo anno del Nostro Pontificato.