sanseveropuntoit, 21 febbraio 2025
IL CD-ROM
“SAN SEVERO 2000”
LA DIOCESI
LA BOLLA DI EREZIONE
DELLA DIOCESI
CREDITS: “I pastori di un millennio”, di Don Mario Lozupone,
San Severo,1991
GRECORIUS EPISCOPUS
Servus Servorum Dei
Ad perpetuam rei memoriam
Per
l'eccelso
primato
della
Sede
Apostolica
in
cui,
dopo
il
Beato
Principe
degli
Apostoli,
quantunque
indegni,
tuttavia
con
uguale
autorità,
siamo
stati
costituiti,
crediamo
cosa
conveniente
al
Romano
Pontefice
sopprimere
le
Chiese
demolite
dal
tempo
e
da
altre
calamità
e
in
loro
vece
in
territorio
fertile
della
militante
Chiesa
fondare
nuove
Sedi
Vescovili
e
nuove
Chiese,
affinché,
per
queste
nuove
fondazioni,
aumenti
la
pietà
dei
popoli,
fiorisca
il
culto
divino,
ne
consegua
la
salvezza
delle
anime,
e
i
luoghi
meno
illustri
diventino
tali;
e
ciò
noi
molto
più
volentieri
facciamo
in
quei
luoghi,
in
cui,
con
la
benedizione
del
Signore,
si
sa
essere
cresciuto
il
numero
degli
abitanti
e
degli
altri
fedeli
in
Cristo,
affinché,
con
la
fondazione
della
nuova
Sede
e
con
l'assistenza
del
venerabile
Presule
con
un
adeguato
numero
di
Ministri,
restando
assidui
gli
stessi
fedeli
nella
pietà,
ed
anche
progredendo
in
essa,
possano
più
facilmente
meritare
di
conseguire
il
premio
dell'eterna
felicità,
incrementando
Iddio il loro pio proponimento.
Infatti,
poiché
CIVITATE,
esistente
nel
Regno
di
Napoli,
del
tutto
abbandonata
e
rasa
al
suolo
non
è
abitata
da
alcun
cittadino,
e
appena
in
essa
si
riconoscono
le
vestigia
della
Chiesa
Cattedrale,
e
perciò
la
Chiesa
di
Civitate
non
più
esiste
in
realtà.
Noi
considerando
che
se
la
stessa
Chiesa
di
Civitate,
ormai
priva
del
conforto
del
Pastore,
il
nome,
il
titolo
e
la
denominazione
di
Chiesa
Cattedrale
in
perpetuo
fossero
soppressi
ed
estinti;
l'Arcidiaconato
però,
che
è
la
dignità
più
grande
dopo
la
Pontificale
e
l'Arcipresbiterato
della
stessa
Chiesa,
seconda
dignità
ivi
esistente,
fossero
trasferiti
all'infrascritta
Chiesa
da
erigersi;
e
la
cittadella
di
San
Severo
non
appartenente
a
nessuna
diocesi
dello
stesso
Regno,
quantomai
insigne,
circondata
di
mura
e
di
torri
e
che
contiene
molti
abitanti
e
moltissimi
nobili
cittadini,
ed
in
cui
esistono
quattro
Parrocchie,
fosse
costituita
città,
e
la
Chiesa
Parrocchiale
della
B.
M.
Vergine
della
medesima
cittadella,
che
è
molto
antica
e
piena
di
un
abbondante
numero
di
Sacerdoti
e
di
Ministri
Ecclesiastici,
nonché
riccamente
fornita
di
tutto
il
necessario
al
divin
culto,
e
fra
le
altre
cose
insigni,
fosse
eretta
in
Chiesa
Cattedrale
sotto
l'invocazione
della
stessa
B.V.
Maria
con
altra
dignità,
e
dodici
canonicati,
e
altrettante
prebende,
due
perpetue
semplici
da
chiamarsi
benefici
ecclesiastici
a
favore
di
beneficiati
con
l'obbligo
della
personale
residenza:
nonché
i
beni
della
Chiesa
di
Civitate,
e
dell'accennato
Arcidiaconato
e
Arcipresbiterato,
i
frutti,
le
rendite,
i
proventi,
i
diritti,
le
sovvenzioni,
e
tutti
gli
utili,
fossero
anche
in
perpetuo
applicati
alla
medesima
Chiesa
da
erigersi
e
rispettivamente
alle
sue
mense
Vescovili
e
Capitolari;
da
ciò
certamente
ne
proverrebbe
il
bene
spirituale
del
Clero
e
del
popolo
insieme
al
maggior
decoro
della
accennata
Chiesa
della
B.V.
Maria
e
della
Cittadella;
addotti
adunque
da
queste
premesse
e
da
altri
ragionevoli
motivi,
presa
su
queste
cose
matura
deliberazione
con
i
Ven.
Nostri
Fratelli,
con
il
loro
consiglio
e
con
il
loro
assenso
e
nella
pienezza
della
potestà
apostolica,
sopprimiamo
ed
estinguiamo
con
le
presenti
lettere,
in
perpetuo,
con
Apostolica
Autorità,
nella
detta
Chiesa
di
Civitate,
il
nome,
il
titolo
e
la
denominazione
di
Chiesa
Cattedrale,
trasferiamo
però
l'Arcidiaconato
e
l'Arcipresbiterato
della
medesima
soppressa
Chiesa
alla
'accennata
Chiesa
da
erigersi,
nonché
la
Cittadella
in
Città
da
chiamarsi:
San
Severo
e
la
Chiesa
della
B.V.
Maria
in
Chiesa
Cattedrale
sotto
il
titolo
della
stessa
B.
Maria
con
un
Vescovo
da
chiamarsi:
Vescovo
di
San
Severo,
il
quale
sia
a
capo
della
medesima
Chiesa
Cattedrale,
ne
ingrandisca
il
suo
fabbricato,
e
lo
riporti
alla
forma
di
Chiesa
Cattedrale
e
faccia
costruire
e
edificare
il
palazzo
vescovile
e
le
case
canoniche,
eserciti
completa
giurisdizione
vescovile
nel
clero
e
nel
popolo
suaccennato,
nonché
su
tutti
e
singoli
i
benefici
ecclesiastici
nella
città
di
San
Severo,
e
disponga
con
pieno
diritto
dei
benefici
vacanti
pro
tempore
nella
diocesi
da
assegnarsi
come
in
appresso
e
di
tutte
le
altre
cose
inerenti
all'ufficio
vescovile,
e
sia
soggetto
all'Arcivescovo
Beneventano
per
diritto
Metropolitico,
nonché
nella
medesima
Cattedrale
(istituiamo)
un
Arcidiaconato,
invece
dell'Arcidiaconato
dell'antica
Civitate,
prima
dignità
dopo
la
Pontificale,
e
un
Arciprete,
invece
dell'antico
Arciprete
che
nella
eretta
Chiesa
fino
a
oggi
esercitò
la
cura
delle
anime,
e
che
eserciterà
in
futuro,
come
seconda
dignità;
ed
un
Primiceriato
invece
dell'antico
Arciprete
di
Civitate,
come
terza
e
ultima
dignità
ivi
esistente,
si
avranno
così
dodici
canonici
prebendati
che
tutti
insieme
costituiscono
il
Capitolo
della
Chiesa
Cattedrale,
nonché
due
beneficii
ecclesiastici
perpetui
semplici
e
richiedenti
la
residenza
personale
da
chiamarsi
beneficiati,
per
due
chierici
da
chiamarsi
beneficiati.
Inoltre,
a
lode
dell'Onnipotente
Iddio
e
della
stessa
B.V.M.,
a
gloria
di
tutta
la
Chiesa
trionfante
e
per
l'esaltazione
della
fede
cattolica,
per
autorità
e
tenore
delle
presenti
lettere,
erigiamo
e
istituiamo
in
perpetuo
in
essa
(Chiesa
Cattedrale)
la
Pontificale
dignità
unita
alla
sede,
con
le
preminenze,
gli
onori,
i
privilegi
e
le
facoltà
che
le
altre
Chiese
Cattedrali
per
diritto
e
per
consuetudine
o
per
un
qualunque
altro
motivo,
hanno,
posseggono
e
godono
o
che
potranno
avere,
possedere
e
godere
in
qualunque
modo
nel
futuro,
non
escluse
le
Mense
Vescovili
e
Capitolari
nonché
altre
mansioni
proprie
delle
cattedrali
insigni;
e
decoriamo
con
l'onore
e
col
nome
di
Città
e
di
Chiesa
Cattedrale
della
B.V.
Maria
la
predetta
cittadella
di
San
Severo,
e
gli
abitanti
col
nome
di
cittadini.
Parimenti
per
autorità
e
tenore
delle
presenti
lettere
in
perpetuo
concediamo
e
assegniamo
alla
accennata
eretta
Chiesa
l'ulteriore
cittadella
di
San
Severo
come
Città,
nonché
l'antica
città
di
Civitate,
tutto
il
suo
territorio,
i
paesi,
le
terre,
le
ville,
e
gli
altri
luoghi
una
volta
esistenti
nella
Diocesi
di
Civitate,
ed
anche
la
località
di
Torremaggiore,
di
nessuna
diocesi,
e
i
territori
e
i
distretti
della
medesima
località
di
Torremaggiore
e
della
città
di
San
Severo,
come
Diocesi;
nonché
le
Persone
Ecclesiastiche
e
secolari
nella
città
di
San
Severo
e
nella
medesima
Torremaggiore
come
Clero;
e
gli
abitanti
dei
predetti
territori,
paesi,
terre,
ville
ed
altri
luoghi,
come
Popolo;
e
sottomettiamo
la
città,
Diocesi,
clero
e
popolo
al
futuro
Vescovo
di
San
Severo
in
quanto
all'Episcopale
e
all'accennato
Arcivescovo,
in
quanto
alla
Metropolitana
ordinaria
giurisdizione
e
superiorità;
così
che
la
detta
località
di
Torremaggiore
non
sia
più
di
nessuna
Diocesi
ma,
dopo
queste
disposizioni,
diventi
della
Diocesi
di
San
Severo;
nonché
per
autorità
e
tenore
delle
presenti
lettere
anche
in
perpetuo
uniamo,
annettiamo
e
incorporiamo
al
Vescovo
di
San
Severo
pro
tempore
che
succede
all'antico
Vescovo
di
Civitate:
la
rurale
Chiesa
chiamata
Rettoria
o
Prepositura,
una
volta
Monastero
dei
SS.
Pietro
e
Severo
dell'Ordine
di
S.
Benedetto
nell'accennato
paese
di
Torremaggiore,
che
il
Venerabile
Fratello
nostro
Giacomo,
Vescovo
Abruzzese
fino
ad
oggi
riteneva
come
beneficio
vitalizio
per
disposizione
apostolica,
e
i
cui
frutti
annessi,
rendite
e
proventi,
secondo
la
comune
estimazione
di
tutti,
come
abbiamo
saputo,
non
eccedono
il
valore
di
30
ducati
di
oro
della
Camera,
questo
beneficio,
per
il
fatto
che
lo
stesso
Vescovo
Giacomo
oggi,
nelle
nostre
mani,
ha
rinunziato
spontaneamente
e
liberamente
ad
esso
e
ad
ogni
diritto
che
potesse
riguardare
sé
in
detta
Chiesa
Rurale,
o
in
qualunque
modo
la
medesima
Chiesa,
e
noi
abbiamo
creduto
di
ammettere
simile
denunzia,
cessante
ancora
quella
che
mancava
del
beneficio
allora
vacante,
con
gli
annessi
campi,
proprietà
e
tutti
i
diritti,
e
le
cose
che
le
spettano,
e
tutti
e
singoli
i
campi,
proprietà,
censi,
decime,
primizie
e
gli
altri
beni,
frutti,
rendite,
proventi
e
giurisdizioni,
azioni
e
diritti
e
gli
altri
emolumenti
di
qualunque
genere
una
volta
della
Mensa
Vescovile
e
della
Chiesa
di
Civitate
e
quelle
cose
che
fino
ad
oggi
in
qualunque
modo
e
dovunque
spettavano
ed
appartenevano
alla
stessa
Mensa
Vescovile
al
Vescovo
e
alla
Chiesa
di
Civitate,
alla
Mensa
Capitolare
poi
della
medesima
eretta
Chiesa
e
in
qualità
di
sua
massa
comune,
come
dote
delle
dignità
dei
Canonici,
dei
prebendati
e
degli
altri
beneficio
in
essa
eretti
e
tutto
quello
da
ottenersi
secondo
il
tempo
per
la
necessaria
alimentazione
e
i
singoli
frutti,
rendite,
proventi
e
sovvenzioni
e
emolumenti
di
qualunque
genere
della
B.
Maria
eretta
in
Cattedrale,
nonché
i
frutti,
le
rendite,
i
proventi
e
le
sovvenzioni,
e
gli
emolumenti
di
qualunque
dell'antico
Arcidiaconato;
così
che
della
detta
massa
si
costituisca
una
rendita
fissa
come
prebenda
ai
detti
Arcidiacono,
Arciprete,
Primicerio,
nonché
ai
Canonici
e
ai
Beneficiati,
e
il
resto,
che
tolte
le
accennate
prebende
avanza,
sia
diviso
fra
i
beneficiati
secondo
il
servizio
prestato
da
ciascuno
di
essi
secondo
il
modo
e
l'ordine
da
stabilirsi
al
futuro
Vescovo
di
San
Severo;
così
che
sia
lecito
al
Vescovo
di
San
Severo
pro
tempore
o
al
Capitolo
o
agli
accennati
Beneficiati
della
stessa
eretta
Chiesa,
liberamente
prendere
possesso
per
sé
o
per
altri,
per
propria
autorità,
e
in
perpetuo
ritenere
i
frutti,
le
rendite,
i
proventi,
i
diritti,
gli
avventizi,
gli
emolumenti,
rispettivamente
dell'antica
mensa
Vescovile
e
della
predetta
Chiesa
di
Civitate
e
Rettoria,
nonché
dei
traslati
Arcidiaconato
e
Arcipresbiterato,
le
presenti
lettere
dispensano
di
chiedere
alcuna
licenza
al
superiore
per
percepire
quei
frutti,
per
raccoglierli,
prelevarli,
esigerli,
riceverli
e
recuperarli,
affittarli,
locarli,
e
trasformarli
rispettivamente
in
proprio
uso
e
utilità;
farà
così
cosa
nulla
e
invalida
chiunque
oserà
porre
mano
su
queste
cose
diversamente da ciò che è stato da noi stabilito.
Nonostante
le
altre
nostre
costituzioni
ed
Ordinanze
Apostoliche
che
non
proibiscono
il
diritto
acquisito
ed
affidano
le
cosiddette
unioni
alle
parti
a
cui
interessa,
nonché
le
costituzioni
del
Concilio
Lateranense
ultimamente
celebrato
che
proibisce
il
formarsi
delle
unioni
perpetue
se
non
in
casi
permessi
dal
Diritto,
nonché
statuti
e
consuetudini
convalidati
dal
giuramento
di
dette
Chiese,
da
una
conferma
Apostolica,
o
da
qualunque
altro
fermo
motivo,
ed
anche
privilegi
ed
indulti
e
Nostre
lettere
e
a
quelle
loro
persone
concesse
sotto
un
qualunque
tenore
e
forma
e
anche
con
tutte
le
derogatorie
ed
altre
più
efficaci
ed
insolite
clausole
irritanti,
ed
altri
decreti
in
genere
ed
in
specie
anche
Motu
Proprio
per
certa
scienza
e
nella
pienezza
della
Potestà
Apostolica
ed
anche
concistorialmente
e
comunque
in
contrario
approvati
ed
innovati.
Con
le
quali
lettere
presenti,
che
Noi
crediamo
sufficientemente
espresse,
anche
se
di
quelle
(le
costituzioni
suaccennate)
e
del
loro
completo
tenore
si
dovesse
avere
una
speciale,
specifica,
espressa,
ed
individua
menzione
(non
per
clausole
generali,
esprimenti
la
stessa
cosa)
o
una
qualunque
altra
espressione,
o
dovesse
conservarsi
una
qualche
altra
forma
adatta
ad
esprimere
ciò,
conservando
gli
altri
il
loro
valore,
questa
volta
soltanto
in
modo
speciale
ed
espressamente
deroghiamo
tenori
siffatti
anche
se
parola
per
parola,
nulla
omesso,
fossero stati inseriti nella forma tradizionale, nonostante altre cose in contrario.
A
nessun
uomo
adunque
sia
lecito
con
gesto
temerario
contraddire
o
infrangere
questa
pagina
del
nostro
decreto
di
soppressione
e
estinzione,
traslazione,
erezione,
istituzione,
decorazione,
concessione,
assegnazione,
remozione,
unione,
annessione,
incorporazione, derogazione.
Se
qualcuno
presumerà
attentare
a
ciò,
sappia
che
incorrerà
nello
sdegno
dell'Onnipotente Dio, dei BB. Pietro e Paolo Apostoli.
Dato
a
Roma,
presso
S.
Pietro,
l'anno
dell'Incarnazione
del
Signore
1580,
il
giorno
9
marzo, decimo anno del Nostro Pontificato.