ESPOSTO/RICORSO
al MINISTRO dell’INTERNO
contro
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN SEVERO
AL MINISTRO DELL’INTERNO
PIAZZA DEL VIMINALE
ROMA
Al Gabinetto del Ministro
Gabinetto.ministro@pec.interno.it
Al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
Dait.prot@pec.interno.it
Al Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione
Gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it
Alla Prefettura della Provincia di Foggia
urp.preffg@pec.interno.it
OGGETTO:
Esposto/Denuncia
contro
le
illegalità
del
Sindaco
del
Comune
di San Severo
Io
sottoscritto
Macchiarola
Giovannantonio,
nato
il
29
settembre
1950
a
Gambatesa
(CB)
e
residente
a
San
Severo
in
via
F.
Pelosi,
16,
nel
denunciare
il
comportamento
illegale
attuato
dal
Sindaco
del
Comune
di
San
Severo
con
il disconoscimento e il calpestamento dei miei diritti soggettivi,
ESPONGO E DENUNCIO
quanto segue:
che
in
data
21
settembre
2019,
con
posta
certificata
indirizzata
al
Sindaco
del
Comune
di
San
Severo
nella
sua
qualità
di
Ufficiale
di
Anagrafe,
chiedevo
la
variazione
anagrafica
da
residente
a
“senza
fissa
dimora”,
ai
sensi
degli
artt.
1
e
2
della
Legge
1228/1954
e
con
riferimento
alle
note
illustrative
dell’Istat
(serie
B
–
n.29
–
edizione
1992,
accapi
3
e
4)
e
al
regolamento
di
cui
al
DPR
126/2015,
fornendo
tutti
i
dati
richiesti
da
detto
Dpr
e
chiedendo,
ai
sensi
della
Legge
241/1990,
di
avere
comunicazione
del
responsabile del procedimento; [cfr. Allegato 1]
che
in
data
23
settembre
2019,
a
riscontro
di
tale
richiesta,
venivo
informato,
con
mia
grande
meraviglia
nel
farne
lettura,
di
essere
stato
cancellato
dall’Anagrafe
del
Comune
per
irreperibilità
e
che,
pertanto,
occorreva
procedere
a
nuova
iscrizione
anagrafica
con
l’avvertenza
che
in
mancanza
di
domicilio
ero
da
considerare
residente
nel
Comune
di
nascita;
[cfr. Allegato 2]
che
in
data
1
ottobre
2019,
nell’esprimere
tutto
il
mio
disappunto
e
la
sorpresa
per
l’avvenuta
cancellazione
per
irreperibilità,
senza
averne
mai
avuto
comunicazione
all’indirizzo
di
residenza
“ovvero
di
abituale
dimora
e
domicilio”
dove
avevo
fin
lì
ricevuto
tutta
la
mia
corrispondenza
personale,
facevo
notare
l’irritualità
di
tale
“cancellazione
per
irreperibilità”
con
riferimento
all’art.11
del
DPR
n.
D.P.R.
30
Maggio
1989,
n.
223,
che,
alla
lettera
c),
la
prevede
solo
quando
“a
seguito
di
ripetuti
accertamenti,
opportunamente
intervallati,
la
persona
sia
risultata
irreperibile”
e
alle
Avvertenze
Istat
(punto
10,
accapo
3
e
4)
dove,
fatto
salvo
quando
disposto
dalla
legge,
si
afferma
“Se
si
conosce,
infatti,
il
luogo
di
dimora
abituale
non
si
può
effettuare
la
cancellazione
per
irreperibilità”.
Richiamavo,
inoltre,
quanto
disposto
dall’art.
5
della
Legge
1228/1954,
come
confermato
dall’art.
15
del
DPR
223/1989,
e
dal
punto
4)
delle
Avvertenze
generali
dell’Istat
e
dalla
circolare
del
Ministero
dell’Interno
dove,
al
n.
8
è
chiarito
che
“La
richiesta
di
iscrizione
anagrafica,
che
costituisce
un
diritto
soggettivo
del
cittadino,
non
appare
vincolata
ad
alcuna
condizione”
contravvenendosi,
altrimenti,
all’art.16
della
Carta
costituzionale
per
cui
concludevo
la
mia
missiva
ribadendo
la
richiesta
del
21
settembre
2019,
“nella
forma
e
nei
contenuti già comunicati”; [cfr. Allegato 3]
segue…